Statuti e fonti normative cittadine

Cagliari, 25-28 settembre 1996

Cronaca di Maria Venticelli, Studi e fonti normative cittadine, «Quaderni medievali», 43 (giugno 1997), pp. 193-202.

Dal 25 al 28 settembre 1996 si è svolto a Cagliari il terzo convegno annuale del Comitato Nazionale per l'Intercomunicazione sugli studi e sulle edizioni delle fonti normative dal titolo Statuti e fonti normative cittadine tra Medioevo e prima età moderna. Organizzato dall’Istituto sui Rapporti Italo-iberici del CNR di Cagliari sotto l'egida della REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA il convegno è stato aperto presso la sala consiliare del Comune dai saluti del sindaco di Cagliari avv. MARIANO DELOGU, cui sono seguiti quelli di FRANCESCO SITRIA in rappresentanza dell’Università di Cagliari.

Tema della prima giornata è stato quello dei Rapporti tra statuti e delibere. MARIO ASCHERI dell'Università di Siena, presentando una relazione dal titolo Leggi e statuti: un'introduzione al problema della legislazione medievale, ha esordito sottolineando come, dopo una decantazione di 15 anni dagli auspici del convegno di Sassari, l'attenzione suscitata dalle recenti iniziative, abbia spinto a riattivare gli studi su un tema di grande interesse qual è quello delle fonti normative. Preliminare al riesame della questione è riflettere sulle necessarie distinzioni all'interno delle varie produzioni e tipologie: in particolare sul valore normativo di consuetudini e statuti. Per evitare che, a fronte di una sovrabbondanza di leggi odierna, la lente del presente deformi lo studio delle consuetudini e che la contrapposizione passato/presente semplifichi l'età medioevale come periodo in cui il Diritto esisteva senza lo Stato, Ascheri ha evidenziato alcune cautele metodologiche che occorre tenere ben presenti per valutare appieno il valore delle consuetudines e delle norme statutarie. Il rapporto legge/consuetudine, considerato oggi in contrapposizione, secondo il nostro concetto giuspolitico che prevede la codificazione del diritto e la separazione dei poteri, non soltanto non tiene conto del fatto che interi corpi di leggi derivano dalle consuetudini, ma anche che l'Italia è l'unico paese europeo ad avere avuto una tradizione legislativa notevolissima. Con un excursus particolarmente documentato e ricco di riferimenti il relatore ha quindi tracciato l'evoluzione legislativa dall'epoca tardo-antica fino all'acme statutario del Medioevo, sottolineando la persistenza dell'idea del primato della legislazione, che impone di considerare con grande prudenza ogni riduzione del Medioevo a spazio esclusivo della consuetudine. Nello studio degli statuti, ha concluso Ascheri, occorre sì saper riconoscere il loro significato legislativo, il loro eccezionale rilievo a livello europeo, i loro programmi e così via; ma occorre altresì, come d'altra parte dovrebbe avvenire oggi nei confronti delle leggi attuali, non accontentarsi mai della loro forma e cercare di coglierne la pragmatica applicazione; sapendo insomma riconoscere anche il mondo non statutario, del diritto comune da un lato e della consuetudine dall'altro. È questa la sfida da raccogliere.

La complessa articolazione della redazione statutaria fiorentina è stata trattata da RICCARDO FUBINI con la relazione su La vicenda degli statuti fiorentini del 1415. Il relatore ha evidenziato come il caso della statuizione fiorentina del 1409-1415 rappresenti un unicum nella storia degli statuti cittadini. Si tratta infatti del progetto di nuovi statuti, formulato fin da una provvisione del 1394, ma attuato solamente con gli Statuti del 1409 ad opera del giurista Giovanni da Montegranaro, il quale agiva per conto di una commissione plenipotenziaria cittadina, composta da alcuni fra i più autorevoli esponenti del regime e guidata da Maso degli Albizzi. Tali statuti erano espressione dell'oligarchia ristretta che aveva acquistato potere col 'Parlamento' (o colpo di Stato) del 1393, e come tali incontrarono la più viva opposizione cittadina. L'esemplare archetipo del 1409 fu lasciato senza numerazione di rubriche e fu corretto abbastanza profondamente nella nuova redazione infine presentato all'approvazione dei Consigli cittadini nel dicembre 1415. Fra le varie modifiche, ha sottolineato Fubini, fu saliente il rovesciamento nella disposizione della materia. Mentre gli Statuti del 1409 erano organizzati in 9 Collationes (sul modello dell'Authenticum di Giustiniano), a cominciare dalla definizione degli organi del governo (e cioè delle gubernatio), la nuova redazione ritornava al modello statutario in 5 libri, ripristinando il primato della iurisdictio (e cioè dei poteri giurisdizionali del Podestà). Inoltre la redazione non figurava più come affidata ad un comitato promotore avendo alle sue dipendenze il giurista professionale (Giovanni da Montegranaro aveva seguito la carriera del giudice al servizio di vari Rettori forestieri che si erano succeduti a Firenze), ma ad un ufficio cittadino, gli Ufficiali del Monte, assistiti dai giureconsulti Paolo di Castro e Bartolomeo Volpi, allora professori allo Studio di Firenze. E tuttavia nemmeno gli Statuti del 1415 entrarono effettivamente in vigore. Dopo alcune sospensive, nel febbraio 1417 fu cassata per voto dei Consigli tutta la cospicua sezione sugli uffici politici, ora condensata nel libro V. La ragione era in pari tempo politica e ideologica. Si era cioè scorto nella statuizione promossa dal regime albizzesco un disegno di rafforzamento degli uffici esecutivi, a scapito dei poteri di controllo e approvazione dei Consigli, che si volevano riassorbiti nell'ambito del regimento (non si sarebbe cioè potuto far parte dei Consigli senza prima essere stati prescelti per i Priorati o per i Collegi). Ideologicamente ciò significava una nuova forma di statalismo, con cui il potere centrale, rappresentato del reggimento, affermava la sua sovranità sui tradizionali organismi cittadini, quasi in un rapporto, che troviamo effettivamente asserito, di «governatori» e «governati». Lo studioso ha quindi concluso il suo intervento con alcune considerazioni sulla nuova concezione della statalità che si affaccia, usando la falsariga del modello giustinianeo, ed identificandosi politicamente col governo di reggimento, e sulla relativa conflittualità ormai aperta con le vecchie e tuttavia irriducibili tradizioni del Comune.

Con la relazione sul tema Gli statuti in parlamento. Conferme e interpretazioni degli statuti cittadini nel dibattito parlamentare sardo, DIEGO QUAGLIONI ha analizzato gli statuti in parlamento e la difesa degli stati cittadini nel dibattito parlamentare sardo di fine '500. Il relatore ha fatto riferimento al parlamento Aitona celebrato tra la fine del '92 e i primi mesi del '94, del quale Quaglioni ha curato, nell'ambito del programma di edizione degli Acta Curiarum Regni Sardiniae, gli atti preparatori ed il volume, di imminentissima pubblicazione. Di questo parlamento si sapeva pochissimo essendo assente dalla serie dell'Archivio di Stato di Cagliari e ritrovato agli inizi degli anni '50 a Barcellona, dove vi si trova superstite una copia autentica. È un parlamento tenutosi al volgere del secolo in un momento, ha evidenziato il relatore, ricco di accadimenti tanto nella vita politica e istituzionale quanto nell'ambito dottrinale, in quel crinale oltre il quale c'è la modernità, in cui si manifestano, per la prima volta in forma compiuta, elementi di una dottrina moderna dello stato e della sovranità. Proprio dallo schema dottrinale, che ha al centro lo statuto nei suoi rapporti con i processi di centralizzazione dai quali prenderà vita lo stato moderno, ha preso le mosse la relazione di Quaglioni. Con una panoramica delle affermazioni di un giurista molto famoso del XVI sec., Baldo degli Ubaldi, il richiamo ai dottori trecenteschi, a Cino da Pistoia e alle affermazioni del giurista milanese Giasone da Maino, lo studioso ha evidenziato le posizioni che, fra Quattro e Cinquecento, mostrano una persistenza in dottrina dello Statuto e della consuetudine come limiti all'esercizio della plena potestas da parte del Principe. Solo con la fine del Cinquecento sarà possibile trovare una dottrina organica del rapporto legge del Principe e consuetudine o legge del Principe e Statuto e l'espressione del volontarismo giuridico nella massima che vuole la sovranità intesa come potere di derogare al diritto ordinario. Tuttavia spunti interpretativi notevoli ed indicativi anche di mutamenti profondi nella realtà politico-istituzionale sono reperibili nella letteratura commentariale tra la fine del XIV e gli inizi del XVI secolo. Per trovare un riscontro di tali mutamenti nella particolare situazione del Regnum Sardiniae, parte della Corona d'Aragona e della monarchia ispanica, e verificare quanto spazio lascino agli statuti cittadini i meccanismi che presiedono alla redazione e alla formazione delle leggi del regno nell'ambito dei Parlamenti convocati a scadenza decennale e presieduti dal re o da un luogotenente, Quaglioni ha interrogato gli atti del parlamento Aitona. In esso emerge la costante presenza della voce dei sassaresi e del loro procuratore, così come quella dei rappresentanti di Alghero, da una parte, e di Bosa, dall'altra; un po’ più silenziosi i cagliaritani. La posizione di Bosa e del suo sindaco spicca per molti spunti di natura eminentemente politica. Dai verbali risulta che le richieste di Ursena sono rivolte a soddisfare l'aspirazione alla restaurazione dello statuto e della legalità comunale violata da una specie di tirannide cittadina. Colpisce quindi la consapevole resistenza al manifestarsi di una patologia del potere i cui contorni sembrano delineati sulla base di una dottrina giuspubblicistica ancora pienamente corrente nel Cinquecento europeo, sebbene già in crisi nella grande letteratura giuspolitica di fine secolo. A conclusione del suo intervento, Quaglioni ha presentato una puntuale analisi della tattica parlamentare usata, la quale sembra supplire alla rivendicazione dei diritti con gli argomenti tradizionali della dottrina. La politica dunque, subentrava al diritto e forse cominciava davvero il lento crepuscolo dello Statuto.

Tema della seconda giornata del convegno è stato La vigenza degli statuti. ANDREA ROMANO ha riferito su ConsuetudinesCapitulaPrivilegia. Problemi di vigenza della normativa cittadina nella Sicilia medievale. Romano ha esordito sottolineando la difficoltà di definire il termine vigenza nella pienezza del suo significato in particolar modo se avulso da un contesto specifico. Per coglierne il significato corrente occorre fare ricorso sia alla forma verbale vigere, avere validità, che al sostantivo vigore, termini il cui significato risulta fortemente evocativo di un contenuto tecnico-giuridico. Vi si sottintende infatti, la piena validità ed efficacia di una norma, vale a dire la forza vincolante di un precetto giuridico in un contesto spazio-temporale e con riferimento a determinate situazioni soggettive ed oggettive. Il termine vigenza è stato assunto dallo studioso in questa accezione e con tutta la problematicità in essa insita. D'altra parte essendo la materia di discussione attinente alle fonti normative cittadine, risulta quasi ovvio fare riferimento alle tematiche connesse alla vis consuetudinis et statuti calata nel contesto di un determinato territorio, in una determinata epoca e in relazione ai soggetti di uno specifico ordinamento. L'arco cronologico preso in esame dal relatore coincide con l'intervallo di tempo compreso fra il 1130, data in cui Ruggero II prende a Palermo la corona del Regnum Siciliae, e il 1412 quando, in seguito al deliberato di Caspe, la Sicilia veniva attribuita a Ferdinando di Castiglia, perdendo così, almeno nella sostanza se non de iure, la sua indipendenza a fronte del riconoscimento di uno status di autonomia espresso e garantito dalla presenza nell'isola di un vicerè. L'ordinamento considerato è quello del Regnum Siciliae nella sua articolazione istituzionale che vedeva le città demaniali, ovvero non infeudate, far parte di un sistema complesso costruito su delicati equilibri politico-normativi. L'ambito spaziale di riferimento coincide con il Regnum Siciliae da identificarsi con la sola isola di Sicilia retta da sovrani di origine aragonese, dall'esistenza di un Regnum caratterizzato da un assetto politico-istituzionale all'interno del quale si sviluppava una legislazione cittadina necessariamente peculiare. Richiamando la specificità istituzionale siciliana, Romano ha invitato a leggere quella realtà, almeno per i secc. dal XII al XIV, tenendo presente che essa si caratterizzava per la persistenza di una pluralità di ordinamenti concorrenti, che coesistevano e che obbedivano a regole preordinate, in un sistema fortemente segnato dalla monarchia. Il che porta altresì alla necessità di rimuovere eventuali parametri interpretativi connessi a costruzioni statal-assolutistiche o rifacentesi a modelli costruiti avendo presenti contesti politici-istituzionali assai diversi, come ad esempio quello comunale dell'Italia centro-settentrionale. Dopo questa premessa metodologica, il relatore ha delineato una periodizzazione di massima del ciclo di definizione e vita delle consuetudini siciliane, tenuto sempre conto dello spiccato particolarismo municipale, politico e sociale dell'isola, che non consente di reperire costanti o uniformità nella legislazione propria e negli ordinamenti locali. Una prima fase coincide col sistema normativo delineato dalla monarchia normanna e rimasto vigente fino al riordino federiciano; una seconda con la promulgazione delle Constitutionesdi Melfi del 1231 che ridefinivano gli assetti costituzionali del Regno e quindi il limite delle autonomie cittadine; infine una terza ed ultima fase con l'assunzione della corona di Sicilia da parte di Pietro d'Aragona e con la conseguente rimessa in discussione del sistema di rapporti Corona-feudalità-città, ora in larga misura fondato sulle costituzioni "si aliquem" di re Giacomo e «cum devotos et cordi nobis» di re Federico.

MASSIMO VALLERANI con l’intervento su Aspetti politici e problema della vigenza negli statuti comunali ha indagato i condizionamenti reciproci cui furono sottoposti il principio della vigenza, che assicurava a tutte le norme presenti nello statuto la legittima esistenza, ed i criteri che conferivano validità alle norme di natura istituzionale, a quelle norme cioè che regolavano la formazione e le funzioni degli organi istituzionali cittadini, le quali subivano chiaramente il condizionamento di contingenze diverse e di un sistema di scrittura normativa, assegnando gradi diversi di validità e di possibilità di applicazione alle singole norme. Si tratta in sostanza di verificare il funzionamento delle norme di "secondo grado" che stabiliscono i "modi di riproduzione" della norma negli statuti dell'età comunale e signorile. Chi può modificare la norma statutaria? Come si modifica? Quale rapporto intercorre fra la norma modificata e le altre? Vallerani ha inserito questi interrogativi nella concreta natura politica dello statuto duecentesco e nel periodo di massimo attrito tra forze politiche diverse, ma istituzionalmente coordinate: Comune e Popolo. Ha quindi proseguito la sua indagine analizzando il percorso ideale seguito dai regimi di Popolo nella loro affermazione, rilevando quali problemi sorgessero nella scrittura statutaria e quali metodi di intersezione fossero utilizzati tra regimi di Popolo (Bologna e Firenze) e statuti comunali, come si regolasse il rapporto tra le due normative nella seconda metà del Duecento. In questo iter lo studioso ha sottolineato l’aumento delle clausole per l’inserimento della normativa di Popolo in quella comunale (Bergamo 1230, Bologna 1248); l’impulso alla normativa di Popolo degli statuti di età angioina in Emilia (Parma, Reggio) con l’inserimento del «dovere di difendere l’honor communis» imposto nello statuto del Comune dalle società di Popolo; la redazione di statuti paralleli con un complicato sistema di rimandi incrociati dalla seconda metà del Duecento al primo ventennio del Trecento. Ha quindi puntualmente esaminato la normativa statutaria di Bologna del 1288, di Pistoia del 1296, di Firenze del 1323-1325. Quest’ultimo caso segnò il punto di ingolfamento della legislazione di stampo “popolare”: quando la doppia redazione comportò una tale confusione di norme parallele, che esse finirono con l’affiancarsi sovrapponendosi o, secondo i casi, annullandosi (così come pretendeva la normativa di Popolo) senza alcun ordine. È evidente che la confusione della ipertrofica normativa comunale statutaria fu il riflesso di una carente gerarchizzazione delle istituzioni comunali, nelle quali il podestà, il capitano, il difensore, i Priori, a parte i reali rapporti di forza, non trovarono un ordine preciso. Tuttavia, ha concluso Vallerani, altrettanto evidente emerge il forte “legalismo” del modello “repubblicano” abbracciato dal Popolo.

È seguita la relazione di ANTONELLO MATTONE, dell'Università di Sassari, su La vigenza del diritto statutario medievale nella Sardegna moderna (secoli XVI-XIX). Lo studioso ha esordito con un richiamo alla riflessione fatta da Romano circa la sostanziale ambiguità del termine vigenza, osservando come in effetti questo risulti più pertinente per l'età delle codificazioni che per quella del particolarismo giuridico. Vigenza viene dunque usato dallo studioso in senso lato per definire ciò che è in vigore, per indicare quelle norme statutarie che, in altri contesti politici ed istituzionali, continuano ad essere applicate dal magistrato civico o dalle curie penali. Sostanzialmente dunque, il termine viene a identificarsi con quello altrettanto ambiguo di persistenza. Dopo questa premessa, Mattone ha illustrato la "persistenza e vigenza" di norme della tradizione statutaria medioevale di matrice italiana con una bella sintesi del diritto privilegiato catalano-aragonese, nel quale è possibile riscontrare una lunghissima vigenza. Ha elencato una serie di istituti di diritto locale, tra i quali la comunione dei frutti tra coniugi, l'incarica, la machizia, la normativa relativa alla disciplina del fuoco, il cumone sardesco, che si trovano in tutte le fonti normative della fine del XIII e della prima metà del XIV secolo. Di queste fonti, alcune conoscono una lunga vigenza, altre scompaiono presto per le mutate circostanze politiche e per l'introduzione di ordinamenti giuridici nuovi. La chiave per comprendere i motivi della sopravvivenza di molti di questi statuti, ha osservato Mattone, risiede nel concetto di "personalità del diritto". Esemplare in questo senso il caso di Cagliari, del quale ha analizzato puntualmente le vicende legislative. L'altro problema storiografico sollevato da Mattone riguarda la scarsità di storiografia giuridica sugli ordinamenti municipali del Cinque-Seicento, la cui unificazione è piuttosto tarda. A conclusione del suo intervento ha elencato in cinque i modi per determinare la vigenza o la persistenza delle fonti normative: i riferimenti presenti nella normativa reale; i riferimenti presenti nelle Ordinacions municipali; i riferimenti in Pleitos o in allegazioni forensi; i riferimenti negli atti notarili; le sentenze o le decisioni. A conclusione della sessione di lavoro sono seguiti gli interventi dei rappresentanti regionali.

La terza giornata del convegno ha avuto per tema Gli statuti marittimi. I lavori si sono aperti con la relazione di MARCO TANGHERONI, che ha trattato le tematiche legate a Gli statuti marittimi: l’utilizzazione storica. Il relatore ha evidenziato in primis i problemi di impostazione metodologica connessi alla utilizzazione degli statuti marittimi per la ricerca storica. Una prima considerazione ha richiamato la necessità che lo storico tenga accuratamente conto delle modalità di formazione degli statuti marittimi. In effetti, se ci si attiene ad un concetto stretto e rigoroso del termine, solamente alcuni, tra i testi catalogati come tali, hanno diritto a questo nome. In generale, ha ricordato il relatore, anche gli statuti marittimi sono soggetti alle problematiche inerenti al rapporto tra consuetudini già esistenti e norma. In quale misura, si è chiesto, le disposizioni normative recepivano pratiche già in atto e che pertanto non possono essere datate sulla base della data di quelle? Oltre a ciò, è da tener conto che spesso la redazione più vecchia di una norma giunta fino a noi, altro non è se non la ripetizione o la ripresa di una norma più antica, di datazione quindi, difficile o impossibile. Una seconda problematica connessa al rapporto norma/pratica è stata richiamata da Tangheroni, e cioè in quale misura incidano le disposizioni normative sulla pratica. Tematica questa che non è sfuggita a tutti coloro che si occupano di statuti e tuttavia, ha evidenziato lo studioso, gli statuti marittimi presentano una specificità tutta particolare, legata al loro diversissimo rapporto con il diritto romano. Si pensi alla diversa regolamentazione della titolarità, a bordo, delle decisioni. In particolare, per dare concretezza al lavoro, Tangheroni ha fatto riferimento alla legislazione marittima pisana che, per una certa sua precocità e per problemi di edizione, si presta bene a considerazioni di carattere metodologico. In molti aspetti, quali ad esempio lo iactus navium, il Constitutum Usus pisano, che risale, nella sua parte essenziale al 1160, non trovava nel diritto romano un interlocutore concreto. Così, mentre per il diritto medievale generale, il diritto comune ha la sua base nel diritto romano, nel campo di quello marittimo il diritto comune, che pur si forma, almeno nel Mediterraneo, non ha in quello romano una base, ma semmai un punto di partenza lontano nel tempo e nel contenuto. Ciò significa anche, che per il diritto marittimo non si ponevano, se non per pochi e marginali aspetti, problemi di conflittualità e di gerarchia tra le fonti normative del diritto, tra la lex e l'usus. Di questa peculiarità, il relatore ha dato ampiamente conto analizzando il Constitutum, la cui complessa situazione testuale, per la diversità e varietà delle aggiunte interlineari e laterali, troverà una risposta in un'edizione in forma di ipertesto, alla quale si è posto mano nel dipartimento di Tangheroni, per impulso di Gabriella Rossetti, ad opera di Gabriele Zaccagnini e con la collaborazione di studiosi del Dipartimento di informatica.

VITO PIERGIOVANNI ha svolto la sua relazione su Le caratteristiche degli statuti marittimi fornendo un ampio panorama storiografico dall’età medioevale alla prima età moderna. Ha introdotto il suo intervento dichiarando la propria aderenza alla definizione di statuto data dal grande giurista medievale lombardo Alberico da Rosciate. Ha quindi ricordato la definizione data in un recente articolo da Pio Caroni, il quale ha messo in rilievo la molteplicità e l’eterogeneità del fenomeno statutario e la struttura sostanzialmente frammentaria di questa fonte. In questo contesto, oggetto di statuto è quello che formalmente proviene da una autorità deputata a produrre normativa, con precisi ambiti di validità e quindi anche l’attività marittima diventa oggetto di statuto. Le sue specificità sono quelle di essere legato al mare per gli aspetti tecnici, relativi alla navigazione ed al commercio per gli aspetti politico-amministrativi, legati ad un piano interno organizzativo e ad uno internazionale di rapporti tra soggetti politici. Ne derivano due conseguenze storicamente rilevanti: la commistione normativa tra gli aspetti commerciali e marittimi e la carenza di autonomia scientifica del diritto marittimo rispetto al diritto commerciale. La storiografia vecchia e recente quindi, rileva il collegamento strettissimo fra il mare ed il commercio, collegamento che rende comuni temi ed oggetti. Esistono tuttavia, ha rilevato Piergiovanni, due tipi di lettura del fenomeno ‘diritto marittimo’. Da una parte stanno gli storici che studiano il diritto commerciale, i quali tendono a mantenere inalterata questa commistione sottolineando in sostanza un’ancillarità del diritto marittimo rispetto al diritto commerciale; una seconda lettura, sorta alla fine del sec. XVIII sotto la spinta di un giurista sardo, Alberto Azuni e di altri scrittori di diritto marittimo, che rivendica l’autonomia dell’oggetto e della scienza. Lo studioso ha proseguito il suo intervento con l’esposizione ampia e documentata dei diversi indirizzi della storiografia giuridica. Ha ricordato l’opera di L. Goldschmidt, il più grande esponente della storiografia giuridica commercialistica tedesca, secondo il quale una parte rilevante degli istituti del diritto commerciale dell’antichità e del Medioevo è sorta dal traffico marittimo e solo poco a poco, e non sempre, è passata nel traffico terrestre; di C. Boselli, studioso di diritto marittimo vissuto nella seconda metà dell’800, il quale insiste invece sull’autonomia del diritto marittimo; di E. Bensa, il più importante storico delle assicurazioni medievali, che tiene separato il diritto marittimo da quello commerciale; di A. Azuni, giurista sardo vissuto tra il 1749 ed il 1827, che propone una lettura evolutiva del processo di formazione della legislazione marittima. La storiografia giuscommercialistica francese non riserva grande attenzione al diritto marittimo, come autonomo e sovranazionale; al contrario quella italiana se ne è occupata molto, a cominciare da F. Schupfer, la cui analisi delle singole realtà statutarie, ha rilevato Piergiovanni, sembra essere forzata dall’analogia con le vicende politiche delle città medievali italiane; ha richiamato l’opera fondamentale di E. Besta; ed ha quindi passato in rassegna la storiografia recentissima di E. Cortese, A. Padoa Schioppa, P. Grossi, che testimonia la vitalità della storia del diritto italiano. A conclusione del suo intervento, lo studioso ha sottolineato l’esigenza di riportare lo studio dei singoli testi alla realtà politica in cui crescono e operano, a classificarli secondo i contenuti: diritto privato, diritto portuale, diritto doganale ecc. Occorre tuttavia non perdere di vista la portata unitaria del fenomeno, cioè la formazione, al di là delle singole contingenze politiche, di un diritto comune marittimo, voluto da naviganti e mercanti ed individuato nel Consolato del mare. Solo non separando queste due prospettive si avrà la possibilità di apprezzare e cogliere completamente la portata e l’interesse del fenomeno che chiamiamo statuti marittimi.

A conclusione della giornata PINUCCIA SIMBULA, ha trattato de Gli statuti marittimi sardi. Ha aperto la sua relazione con un inquadramento degli statuti portuali sardi rimasti. Non sono molto numerosi e abbracciano, nelle redazioni pervenute, un arco cronologico che va dal principio del XIV sec. alla metà del XV (con un aggiornamento del tariffario doganale per Cagliari dell'epoca di Filippo II del 1581). Oltre agli statuti del porto di Cagliari, sono rimasti gli statuti di Terranova, l'antica Olbia, quelli di Castelgenovese, l'attuale Castelsardo, e capitoli o indicazioni indirette relative al porto di Torres, di Bosa e di Orosei, oltre ad alcuni capitoli relativi al diritto marittimo contenuti negli statuti sassaresi ed in quelli di Castelgenovese di Galeotto Doria del 1338. Il materiale più ricco, ha ricordato Simbula, è quello relativo al porto di Cagliari la cui analisi consente di seguire l'evoluzione organizzativa ed amministrativa in epoca pisana e nel passaggio dal Comune di Pisa alla Corona catalano-aragonese e, soprattutto per quest'ultima epoca, il processo di formazione dello statuto portuale più organicamente articolato, al quale si giungerà nel 1432. Oltre al Breve Portus Kallaretani, che ha conosciuto numerose edizioni, si conservano, ancora inediti, gli statuti portuali di epoca catalano-aragonese, tre codici, relativi, il primo ai regni di Alfonso il Benigno (1327-1336) e Pietro IV d'Aragona (1336-1387); il secondo al regno di Alfonso il Magnanimo (1432) e il terzo all'epoca di Filippo II (1581). Si tratta di un complesso di disposizioni di grande importanza che offre, in chiave comparativa, dati importanti, a partire dalle stesse tariffe doganali, per le città portuali inserite nella rete di traffici internazionali nel basso medioevo. Testi che aiutano inoltre, ha sottolineato Simbula, a comprendere ed inquadrare in ambito locale la normativa dei porti minori sardi, i legami e le dipendenze dagli istituti giudicali preesistenti, offrendo spunti per alcune considerazioni sulle fasi di adattamento, adeguamento e coesistenza delle norme organizzative di questi porti minori rispetto a quelle del porto di Cagliari. Questo il quadro tracciato dalla relatrice, che ha affrontato la disamina del Breve Portus Kallaretani, uno degli statuti portuali più antichi del Mediterraneo, e l'analisi della complessa situazione politico-istituzionale sarda, sulla quale si innesteranno in seguito la normativa pisana e quella catalano-aragonese. In conclusione, Simbula ha evidenziato come in epoca catalano-aragonese, gli statuti doganali siano limitati, pressoché esclusivamente, a disciplinare il funzionamento del porto, la regolare riscossione dei diritti, i compiti del personale e la tenuta della documentazione contabile per la revisione del maestro razionale o, nei porti minori, di quelli feudali ed in particolare di Terranova (e Castelgenovese, fuori dall'amministrazione catalana fino alla metà del '400), per la consegna al signore della contabilità. I contratti, le controversie commerciali e in generale tutto il diritto marittimo, nel regno, come del resto in tutta la Corona e nel Mediterraneo sono invece regolate dal Libro del Consolat de Mar e dai consoli presenti nei porti per garantire il regolare funzionamento delle attività mercantili (con l'eccezione dei porti feudali, o almeno in quello di terranova dove è il maiore ad avere la giurisdizione ordinaria). A conclusione della sua articolata esposizione sugli statuti marittimi sardi, Simbula ha sottolineato l’importanza degli statuti portuali, oltre che dal punto di vista giuridico-istituzionale, anche dal punto di vista della comprensione di quelle importanti strutture economiche che erano i porti, e del ruolo svolto dalle città marittime nelle dinamiche commerciali mediterranee.

A conclusione del convegno l'ultima seduta è stata dedicata ad una tavola rotonda sul tema Fonti normative e informatica: esperienze in corso presieduta da Francesca Bocchi dell'Università di Bologna alla quale hanno partecipato Laura Balletto, Francesco Casula, Alfio Cortonesi, Rolando Dondarini, Riccardo Fubini, Massimo Miglio, Maria Grazia Nico, Anna Maria Oliva, Francesco Panero, Vito Piergiovanni, Andrea Romano, Olivetta Schena. Francesca Bocchi, presidente del comitato nazionale di «History and Computing», promotrice e curatrice dell'Atlante Storico di Bologna, ha introdotto la discussione ricordando come nel mondo umanistico le scienze informatiche siano state introdotte da molti anni ed ha enumerato diversi casi di utile incontro tra fonti normative e mezzi informatici, prospettando ulteriori sviluppi nel campo della multimedialità. Il nuovo approccio richiede una organizzazione del lavoro che consenta di costruire centri di eccellenza nei quali l'incontro tra tecnici e storici renda possibile svolgere lavori complessi. Nei vari interventi gli studiosi hanno fornito bilanci e prospettive di esperienze condotte e in corso, sottolineando sia le opportunità sia le cautele che l'uso degli strumenti informatici comporta. Dondarini ha poi invitato Romano ad esporre il suo progetto di un glossario dei termini statutari, sottolineando come la sua realizzazione potrebbe avvalersi sia delle tecnologie informatiche sia della rete di coordinatori regionali, che afferiscono al comitato nazionale. L'esposizione di Romano sulle finalità e le possibili modalità di tale progetto ha riscosso l'unanime consenso dei convenuti, che hanno offerto la loro collaborazione. Al termine dei lavori Dondarini ha ringraziato gli studiosi intervenuti e i collaboratori dell'istituto cagliaritano, il cui impegno ha consentito d’instaurare un proficuo clima di lavoro.