Fonti per la storia della civiltà italiana tardomedioevale: gli statuti «territoriali»

San Miniato 9-14 settembre 1996

Cronaca di Laura Turchi.

Si è tenuto fra il 9 ed il 14 settembre 1996 il consueto seminario residenziale organizzato dal Centro di studi sulla civiltà del tardo medioevo di San Miniato, centrato su una fonte, gli statuti territoriali, ritornata da alcuni anni in primo piano all'attenzione degli storici. Diciamo all'attenzione degli storici tout-court perché, come gli stessi relatori, in maggioranza storici del diritto, hanno a più riprese constatato, sono stati gli storici della politica e delle istituzioni ad interessarsi nuovamente negli ultimi anni alla produzione statutaria, coinvolgendo gli studiosi di diritto e chiedendo loro sia l'apporto di una strumentazione tecnicamente raffinata e specifica per l'interpretazione dei testi sia una riflessione a priori sulla metodologia da adottare per comprendere la produzione legislativa municipale, rurale e dei comuni di valle. La forte tradizione giuridica presente nella medievistica italiana, l'interesse ormai consolidato per la documentazione giudiziaria, essa pure oggetto di dibattito fra storici del diritto e storici, nonché esito fra i più attuali del solido filone italiano di storia istituzionale, hanno reso possibile un dialogo fra le due categorie professionali a proposito dei rispettivi metodi d'indagine sulle fonti e sulle motivazioni storicamente accertabili a monte della loro elaborazione: in definitiva, anche a proposito della natura costruzionistica e perciò riformabile di essi. Il dibattito resta aperto, com'è stato dato di vedere anche dalle comunicazioni pomeridiane degli allievi borsisti, in maggioranza (com'era presumibile), ma non esclusivamente di formazione medievistica. Molte di esse hanno privilegiato l'analisi del rapporto intercorrente fra gli statuti e la costituzione materiale dei luoghi che li hanno prodotti o le relazioni fra statuti ed altre scritture pubbliche come libri iurium, cartulari, estimi, ecc... Su tali problematiche, sulla disamina della strutturazione argomentativa e della definizione terminologica o infine nell'indagare il contenuto prettamente giuridico degli statuti ed i suoi rapporti evolutivi con la scientia iuris, le ricerche in corso dei borsisti hanno evidenziato convergenze che provano prestiti metodologici, ma anche discrasie in merito a criteri di edizione, a diverse attenzioni per la scelta dei termini e la manipolazione dei concetti effettuate dagli statutari.

Giacché il seminario ha visto come docenti soprattutto storici del diritto, sono state le riflessioni di questi ultimi ad imporsi innanzitutto all'attenzione, imprimendo al seminario un andamento diverso dal confronto per esso usuale sulle svariate possibilità euristiche offerte da una singola fonte e sulle modalità più prettamente esegetiche; nelle relazioni di Rodolfo Savelli su Aree geografiche e geografia statutaria, di Gian Savino Pene Vidari su La storiografia sugli statuti ed infine di Vito Piergiovanni inerente a Criteri e scelte di edizione si è delineato un percorso di studi giuridici sugli statuti che, partendo dalla metà del secolo scorso è giunto sino alla contemporaneità. Caratteristiche originarie di questo approccio e dei suoi risultati in sede di edizioni critiche passate sono state la convinzione del primato della legge scritta sulla trasmissione orale delle norme, della codificazione e della sua supposta completezza sulla «frammentarietà» e «dispersività» dei singoli statuti, infine la centralità accordata al monopolio legislativo statuale: tutti elementi ascritti all'indirizzo conosciuto come positivismo giuridico e definiti con particolare sottolineatura nella relazione di Pio Caroni su Statuti e codificazione. Caroni si è spinto sino a qualificare come deformante e colonizzato dall'urgenza dell'attualità lo sguardo dei positivisti sugli statuti, rivendicando peraltro il carattere parziale (non lacunoso) d'essi ed il ruolo di primo piano per la formazione del diritto giocato dalla consuetudine in un'epoca nella quale gran parte della trasmissione delle norme avveniva per via orale. A suo parere, lo stesso diritto statutario urbano, che nel XIII secolo era certamente diritto scritto, si può definire consuetudinario, almeno nella misura in cui era amministrato e continuamente reinterpretato dai giudici e dai dottori; in tal modo, sarebbe inoltre possibile ravvisare elementi di continuità fra tipologie documentarie ritenute per lo più assai diverse, qual è il caso degli statuti cittadini, pervasi progressivamente di cultura giuridica e quelli rurali e di valle, opera spesso di notai locali.

Concretamente, Pene Vidari ha notato come la persistenza dell'indirizzo nazionalista e di quello municipalista nello studio degli statuti abbia favorito una certa casualità nelle pubblicazioni di testi critici e l'abitudine di produrre «collages» di singole norme statutarie prese dal maggior numero possibile di città e a diverse altezze temporali, allo scopo di far riemergere i tratti distintivi di un diritto nazionale. La consapevolezza di come una trattazione sistematizzante di testi normativi costitutivamente asistematici, avulsa dalla considerazione del loro fondamentale collegamento col diritto comune fosse inadeguata alla loro comprensione può considerarsi un'acquisizione parziale della scuola di matrice idealistica di Francesco Calasso, ma significò anche il congelamento pluridecennale di questo filone d'indagini. In base alla convinzione dell'inferiorità degli statuti nei confronti dell'opera dei giuristi sia per qualità di elaborazione sia per completezza di trattazione, lo ius commune, anche nella sua presunta qualità di vero diritto dello stato, godette allora di attenzione pressoché esclusiva da parte degli storici del diritto. I primi studi condotti con convinzioni di merito e di metodo ben diverse da queste risalgono ormai per l'Italia quasi ad un trentennio fa e pongono in stretta relazione la creazione dello statuto e la sua continua reinterpretazione legata alla prassi, eliminando l'astratta contrapposizione fra le leggi comunitarie ed il loro uso: il ruolo del giurista rimane forte in entrambi i casi, anche grazie alla presenza di istituti come il consilium sapientis, che s'incuneano nella struttura del processo comunale, immettendovi elementi estranei e continuando a garantire il pluralismo istituzionale e legislativo tipicamente medioevale. L'anatema calassiano contro la comparabilità degli statuti è stato sostituito dalla consapevolezza della necessità d'incrociare la fonte statutaria non solo con quella giurisprudenziale, bensì anche con quelle testimonianti le modalità di produzione ed applicazione delle leggi del comune, estendendosi al periodo della cosiddetta lunga vigenza dello statuto: i secoli dell'età moderna.

Esempio concreto dei risultati ottenuti dalla scuola giuridica italiana così come delle lacune restanti è stato quello offerto dalla ricognizione condotta da Savelli per l'area ligure. La ricostruzione delle modalità adottate da Enrico Besta, ossia dal maggior teorico di aree statutarie, nell'individuare le aree statutarie liguri ed un primo tentativo di repertoriazione degli statuti presenti in loco ha confermato la rilettura operata dal relatore sulla storia del concetto di area statutaria, a partire dalla recezione in Italia a metà Ottocento di Karl Friedrich Savigny e della sua Storia del diritto romano nel Medioevo. Soltanto intorno al 1870 si fece strada fra gli studiosi italiani la convinzione dell'esistenza di statuti-tipo, che avrebbero influenzato interi comprensori e della conseguente necessità d'indagare comparativamente per ogni area i modi ed i tempi della diffusione degli statuti-modello, in base all'esigenza di identificare gli indirizzi complessivi del diritto «italiano» nel Medioevo. Al di là delle specifiche mende rintracciabili nelle ipotesi di Besta, rimane vero che è tuttora possibile secondo Savelli parlare dell'influsso di uno statuto-tipo su di una zona dotata di caratteristiche di omogeneità politico-amministrativa. Tuttavia, per ricostruire una geografia statutaria plausibile, occorre interessarsi ad ogni singolo codice ed alle cause politiche ed economiche che presiedettero alla sua produzione, nonché studiare i singoli statuti delle comunità in connessione con le «conventiones», secondo le indicazioni fornite anche da Gherardo Ortalli e dal gruppo a lui facente capo per lo studio degli statuti delle tre Venezie. È possibile ad esempio riconoscere l'adozione degli statuti di Genova per un intero, vasto distretto da essa controllato, che causò fino a tutto il XV secolo un vero e proprio «deserto statutario». Nuove condizioni politiche ed economiche permisero invece alle comunità di rivendicare statuti propri nei secoli seguenti.

Le acquisizioni teoriche in ambito giuridico hanno poi effetti diretti sul dibattito inerente le edizioni critiche, argomento della lezione di Piergiovanni. Abbandonata l'identificazione tipicamente tardo-ottocentesca fra testo scritto e legge e l'illusione che l'edizione critica del testo statutario possa restituircelo nella sua interezza, si rivalutano il momento creativo degli statuti all'interno dell'ordinamento comunale ed in quelli successivi e perciò l'esistenza di tracce d'uso, il rapporto con le evoluzioni statutarie successive e con la storia delle edizioni critiche del singolo testo avviate sin dal XV e XVI secolo, recanti tracce profonde dell'esperienza compiuta nei tribunali.

Se gli storici del diritto continuano tuttavia a ritenere determinante la ricostruzione dei caratteri tipicizzanti per gli statuti di una certa area influenzata da un testo-guida, è d'altro canto convinzione risalente quella degli storici politici ed istituzionali che, così facendo, si perda di vista la ricchezza produttiva della normativa statutaria italiana e si destituiscano di valore soprattutto gli statuti rurali, numerosissimi ma assai poco studiati, testimoni di una vitalità politica che non necessariamente si riflette in raffinatezza concettuale e terminologica; rispetto a queste, che sono le qualità distintive dello statuto cittadino, opera di giuristi di rango, gli statuti rurali rischiano di veder mistificata la propria alterità.

La Sicilia analizzata da Andrea Romano nel suo intervento su Statuta e capitula nell'Italia meridionale costituisce un altro caso in cui l'evoluzione dell'esegesi giuridica esercitata sulle consuetudines cittadine ha portato a radicali cambiamenti di prospettiva: dall'equazione di fatto operata da Calasso fra le consuetudini sicule e gli statuti dell'Italia centro-settentrionale, si è giunti a riconoscere per le prime la consapevole limitatezza degli ambiti cui si estende la loro regolamentazione e l'immutabilità della loro redazione, a dispetto dei cambiamenti politico-istituzionali plurisecolari. Le consuetudini vanno dunque inserite nella dinamica istituzionale del «Regnum Siciliae», nato da una conquista lunga e faticosa e caratterizzato dalla personalità del diritto, pubblicamente sanzionata dall'autorizzazione regia, specie per il diritto privato. Tipico è anche il continuo patteggiamento fra le città e la corona, sia per ottenere dal sovrano il privilegio di esercitare le consuetudini urbane, sia, in momenti di particolare forza economica, per far inserire nel corpus consuetudinario tradizionale norme di nuovo conio, nel corso degli annuali parlamenti tenuti dal monarca; d'altro canto, la valutazione del re sulla compatibilità delle consuetudini con la normativa sovrana diviene insieme all'azione dei giudici regi l'unico parametro di giudizio della loro validità. Assurgono dunque d'importanza per la storia giuridica ed istituzionale tipologie documentarie in passato poco studiate, quali i capitula ottenuti dalle singole città nei parlamenti ed i libri in cui le città registravano con acribia, ma non certo con ordine, tutte le consuetudini ed i capitoli e privilegi pagati, fossero essi vigenti od obsoleti.

Noel Coulet ha offerto uno sguardo comparativo con la sua lezione dedicata a La legislazione delle città nella Francia meridionale ed in particolare alle città provenzali. La prima metà del XIII secolo pare esser stata l'epoca di maggior vitalità statutaria per Avignone, Arles e soprattutto Marsiglia, l'unica dotata di un codice statutario organico, diviso in libri e sufficientemente studiato. Riguardo alle modalità di produzione degli statuti, mentre nelle prime due città la revisione annuale era effettuata da giuristi emendatores, a Marsiglia si hanno testimonianze di un'elaborazione più complessa: una commissione, rinnovata settimanalmente per opera delle corporazioni di mestiere, proponeva regolarmente nuovi statuti al Consiglio generale cittadino, composto anche dai capi delle corporazioni stesse. Il lavoro di traduzione dal provenzale, lingua in cui venivano scritte le proposte di statuti, al latino, lingua della redazione definitiva, prova ulteriormente la vitalità della comunità urbana nel produrre il proprio corpus legislativo. Nel 1257, per punire l'alleanza col re di Castiglia, il conte di Provenza impose alla città un proprio vicario, duri capitoli di pace e, con tutta probabilità, la redazione del codice di statuti, ad opera però di sei statutari controllati dal vicario comitale, fra i quali v'erano obbligatoriamente un notaio ed un giureconsulto; contemporaneamente, venne espunta dal Consiglio generale qualunque rappresentanza corporativa e prima della fine del secolo anche la pubblica lettura per la promulgazione delle nuove rubriche di fronte all'assemblea di tutti i cittadini non fu che un ricordo; il Consiglio generale conservò tuttavia il potere di trasformare in statuti le proprie ordinanze ed i pareri sollecitati da professionisti competenti sino al 1481, quando la Provenza venne unita alle terre della corona.

Con l'intervento intitolato Norme statutarie fra prassi e scienza giuridica, Claudia Storti Storchi ha proposto una verifica comparata per l'Italia sulla rilevanza effettiva dell'intervento dotto nella redazione di statuti, attraverso le esperienze dei Costituti pisani del 1156 e della legislazione signorile viscontea fra la metà e la fine del XIV secolo. Entrambi organismi politici nuovi, il comune di Pisa ed i signori di Milano abbisognano dell'imprimatur offerto dal Corpus iurisper legittimare la propria produzione legislativa. Di fronte alle valutazioni d'indirizzo filoimperiale che i giurisperiti danno del patrimonio consuetudinario, Pisa cerca un raccordo più definito con la corte imperiale; i giuristi del suo studium elaborano così una redazione dei Costituti, anteriore e differente nel prologo dal più corrente testo duecentesco, ove per giustificare la validità delle consuetudini cittadine si ricorre esplicitamente al diritto romano e su tale scorta si definiscono i criteri di accettabilità d'esse. L'applicabilità delle consuetudini agli stranieri in via equitativa e la proclamata collegialità della redazione avrebbero dovuto ottenere ugualmente la patientia imperatoris. I Visconti, signori di Milano ma privi della nomina imperiale, dovettero dal canto proprio guardarsi dall'emanare decreti che i giuristi del collegio cittadino potessero invalidare sotto il profilo del contenuto in quanto «ambitiosa», ossia nulli perché contro la tradizione dottrinale. Giacché in tale categoria giuridica rientravano tutti i provvedimenti che negavano l'appello e giacché intenzione dei signori era dotare le sentenze dei propri giudici dell'inappellabilità, per renderle concorrenziali rispetto a quelle dei giudici ordinari e potenziare il proprio arbitrio, per un cinquantennio essi fecero approvare al Consiglio generale di Milano i loro decreti a tale riguardo nella veste formalmente perfetta di statuti. La loro debolezza politica fornì tuttavia il destro ai giuristi di collegio per un attacco dottrinale; negli statuti milanesi del 1396 le acquisizioni normative a favore dei signori non lasciarono traccia di sé.

La necessità di riconsiderare le relazioni intercorrenti di volta in volta fra legislazione, dottrina e prassi politico-amministrativa, evidente nel caso marsigliese, si conferma così per il panorama italiano, permettendo fra l'altro di afferrare la reale portata delle motivazioni per cui su alcune tematiche l'intervento statutario vero e proprio fu massiccio, mentre su altre rimase assente o replicò le consuetudini cittadine o le norme del diritto comune. In tale prospettiva, le lezioni di Mario Ascheri e Mario Sbriccoli hanno puntato l'attenzione su due fattori nodali per la vitalità sul lungo periodo dei testi statutari dati: la dottrina in primis, per i secoli aurei della produzione statutaria e la volontà del principe (vista nei suoi risvolti di manipolazione giuridica) concorrente e connivente con essa, per quelli successivi. Diverso l'approccio al testo statutario utilizzato da Ettore Dezza, che ha puntato l'attenzione sulle sue fasi generative, correlandolo innanzitutto alla documentazione notarile. Ha così preso corpo l'immagine di uno statuto-contenuto e contenitore a sua volta di altre scritture: la sua continua (ri)formazione risulta esser opera d'interventi scritturali determinati da volontà organizzative in ambito politico ed amministrativo, tanto quanto d'interpretatio giurisprudenziale.

Ascheri, occupandosi de Il dottore e lo statuto, ha privilegiato l'analisi del laboratorio giuridico di creazione ed interpretazione del diritto municipale, anziché concentrarsi sulle motivazioni politiche legate alle speculazioni dotte; sono state perciò ripercorse le linee della riflessione dei giuristi due-trecenteschi sull'identificazione fra statuti e consuetudini e sulla successiva comparazione istituita fra statuti e leges imperiali. Dall'evidenza del ruolo legittimante giocato dai doctores scaturiscono sia l'impossibilità di contrapporre il diritto municipale a quello dell'Impero sia l'opportunità di valutare come momenti qualificanti del rapporto pratico fra giurisprudenza e statuti le quaestiones scritte a scopo applicativo. Infatti, grazie ad esse ed ai consilia redatti per singole cause, i dottori portarono gli statuti negli studia e formarono gli allievi alla loro lettura. I consilia permettevano poi ai giurisperiti d'intrattenere rapporti privilegiati con singoli e con comunità e costituivano in sede dottrinaria uno dei modi principali per aggirare le disposizioni statutarie stesse, che vietavano rigidamente interpretazioni estensive o per via analogica delle rubriche e rafforzare la posizione dei giureconsulti.

Secondo una tradizione propriamente sanminiatese, la relazione di Ettore Dezza Gli statuti non più esistenti «ricostruiti» grazie ad altri documenti ha illustrato la metodologia di una ricerca sul campo, volta a valorizzare erudizione locale, cronache e norme successive databili, ma soprattutto strumenti notarili, per riscoprire modalità e contenuti di tradizioni statutarie scomparse, specie quella di Pavia fra XII e XIII secolo, anteriore cioè alla redazione tardoviscontea del 1393. Rivedendo la distinzione di scuola fra storia interna dello statuto, inerente alla sua cronologia e conformazione e storia interna d'esso, relativa cioè ai suoi contenuti, il relatore ha mostrato come nella fase più antica della produzione statutaria pavese, il desiderio della città di controllare la zona a nord del Ticino abbia fatto emanare una fra le prime norme statutarie storicamente documentabili, sotto forma di privilegio per un ente ecclesiastico, nel 1184. Altri statuti, sempre sotto forma di instrumenta notarili ma con contenuto pubblicistico più spiccato, arrivano alla metà del secolo successivo ed oltre. La terminologia adottata all'epoca per definire queste disposizioni, dall'iniziale «breves seu statuta» sino a «liber», intorno al 1250, conferma l'ipotesi evolutiva convalidata anche per Tortona e Voghera, secondo la quale all'originaria esistenza di singoli brevi contenenti deliberazioni seguì intorno al 1230 il loro assorbimento in una legislazione più propriamente statutaria, trascritta in copia autentica e conservata nell'archivio comunale, preludio al riordino e riformulazione complessivi di vent'anni dopo.

Finalizzata a mostrare le caratteristiche e le opportunità di utilizzo d'una fonte variamente edita ma poco studiata, la relazione di Alfio Cortonesi Gli statuti di castello di derivazione signorile ha esaminato per l'area basso-toscana e laziale una tipologia statutaria tradizionalmente considerata come sottospecie degli statuti rurali. Redatti nel Lazio a partire dal secondo '200, essi costituiscono un significativo mutamento rispetto alle carte statutarie delle consuetudines castrensi, che regolavano i rapporti fra homines e signore fra il XII ed il XIII secolo. Solo le comunità ricche poterono dare ad essi dimensione integralmente pattizia, sebbene quasi sempre si accenni esplicitamente alla concessione di statuti da parte del dominus. Tuttavia all'epoca in cui le famiglie signorili romane stavano cercando di estendere il proprio dominio su vaste aree oppure di ripopolare comunità quasi spente, si poterono ottenere in più luoghi statuti particolarmente favorevoli, anche se l'organizzazione in comune delle varie comunità era debole. Gli statuti castrensi, fonte non omogenea, si prestano particolarmente ad analisi tematiche relative alle realtà castellane, ma anche inerenti il regime fondiario, l'andamento colturale, il lavoro salariato o ad indagare argomenti poco studiati come la rendita signorile, specie in realtà ove sono assenti altre fonti normative.

Nel sistema dottrinario dell'età moderna non conta tanto la vigenza d'un testo, quanto la sua qualità argomentativa; questo, unitamente alla portata ideologico-simbolica e dunque alla valenza politica degli statuti permise ai principi di farne un utilizzo multiforme, allo scopo di omologarli il più possibile, talvolta di farli vigere meno, ma non d'estinguerli. L'epoca de La cristallizzazione dello statuto, indagata da Sbriccoli ed identificabile con i secoli XV-XVIII, è quella in cui grazie ai due meccanismi caratteristici dell'approvazione e della deroga principesche alla legislazione comunitaria si produce gradualmente una forma impropria di legislazione centrale. Contemporaneamente, però, ed anche grazie alla stampa, lo statuto si ossifica, fino al punto in cui vi si troveranno insieme norme non più autonome per iurisdictio, norme ormai storiche o d'uso solo locale, desuete per l'affermarsi di un diverso uso o infine omologhe a quelle di altri statuti cittadini. In questi coacervi di disposizioni vigenti, non più in vigore, richiamabili o addirittura suscitabili in via interpretativa, i libri cosiddetti politici sono i primi a mutare, mentre quelli penali per lo più decadono; si conservano quasi integralmente solo i libri civili, più facilmente assorbibili nel nuovo quadro dispositivo.

Il continuo uso e la lenta evoluzione dei libri civili, che tutelavano la ricchezza dei ceti dirigenti comunitari, testimoniano con forza anche per Gian Maria Varanini La lunga «vigenza» dello statuto, offrendo molti spunti di ricerca come gli statuti di castello illustrati da Cortonesi. Viste anche le prime verifiche offerte da Varanini per l'area veneta (le riflessioni del giurista seicentesco padovano Scipione Maffei e le numerose richieste comunitarie a Venezia d'istituire cattedre d'insegnamento statutario, per fare due esempi), il caso bolognese tutt'altro che isolato studiato da Angela De Benedictis, prova che, mutati come s'è cercato di delineare, gli statuti continuarono ad esser globalmente applicati fino a tutto il '700. Le redazioni dal XV secolo in poi e l'uso degli statuti sono tuttavia problematiche piuttosto trascurate dal recente revival statutario. Le piste d'indagine per verificare la tenuta della legislazione municipale sono molteplici: dallo studio dei prologhi degli statuti tardi, la cui portata ideologica è spesso più forte di quella dei prologhi contenuti in quelli antichi, all'analisi dei patti di dedizione e delle loro clausole applicative. Il numero di copie di statuti destinate ad uso cerimoniale e di quelle viceversa conservatesi negli archivi familiari, nonché la consistenza di indici e prontuari elaborati a scopi pratici dai giuristi sei-settecenteschi sono ulteriori spie documentarie e codicologiche che mostrano il perdurante dibattito intorno a questi testi: la legge del principe non potè fare a meno di quella comunitaria.

Il seminario si è dunque pienamente inserito nel generale risveglio di interesse suscitato principalmente dal comitato nazionale per l'intercomunicazione sugli studi e le edizioni di fonti normative. il gruppo di studiosi che si è venuto formando nell'ultimo quinquennio con lo scopo di attivare su un piano nazionale un'informazione quanto più ampia e articolata e occasioni di confronto in merito agli studi relativi alle fonti normative e presentato a San Miniato da un intervento del promotore Rolando Dondarini.