Statuto

ART. 1 – DE SOCIETATE EIUSQUE PROPOSITO

1. Societas, cui nomen «Sive Natura» in Bolonia anni MMXXI constituta, sine finibus lucri est.

2. Societas in Bolonia manet et manebit et, quantum in se est, in suo esse perseverare indefinite conatur.

3. Quod propositum assequi conatur:

a) promuovere studi, ricerche e pubblicazioni nel campo degli studi spinoziani nei diversi campi del sapere;

b) promuovere la collaborazione internazionale tra le associazioni di studi spinoziani;

c) promuovere la partecipazione dei ricercatori italiani e stranieri in questi ambiti;

d) Sodalibus artiore amicitiae vinculo constringendis.

 

ART. 2 – NATURA

1. L’associazione ha carattere volontario, è apartitica e aconfessionale e persegue finalità culturali e di ricerca. Scopo dell’associazione è promuovere lo sviluppo degli studi relativi alla filosofia spinoziana e dei suoi collegamenti con gli studi di filosofia morale e di estetica, con la storia della filosofia moderna e contemporanea, con il dibattito scientifico ed epistemologico che attraversa l’età moderna e contemporanea. Gli studi si sviluppano secondo i seguenti assi: I) Storia della filosofia, teologia, metafisica; II) Teoria della mente, rapporti con le scienze; III) Scienze umane, politica, affetti; IV) Spinoza e le filosofie; V) Spinoza e le arti, estetica.

 

2. Concorrono alla realizzazione dello scopo sociale:

a) la promozione e organizzazione di congressi, cicli seminariali e convegni;

b) la pubblicazione di documenti, traduzioni, studi monografici e miscellanei in volumi informatici o cartacei presso case editrici e riviste scientifiche nazionali e internazionali;

c) la costituzione di un fondo di testi e libri di e su Spinoza;

d) l’organizzazione di un sito web e altri strumenti elettronici di comunicazione e collaborazione tra studiosi nel campo d’interessi dell’associazione;

e) l’organizzazione di incontri annuali sui temi indicati dall’assemblea dei membri.

 

3. Per il perseguimento dei propri scopi l’associazione potrà instaurare rapporti di collaborazione con altre associazioni od organizzazioni, pubbliche e private, aventi finalità analoghe o complementari.

 

ART. 3 – ORGANI

 

1. Sono organi dell’associazione:

a) Presidente onorario;

b) Direttore;

c) Consiglio direttivo, composto dai membri interni costituenti, Responsabili degli 5 assi di ricerca;

d) Segretario/a;

e) Comitato scientifico nazionale e internazionale

 

2. Le cariche dell’associazione sono gratuite.

 

ART. 4 – IL DIRETTORE

 

1. Il Direttore è eletto dall’assemblea con maggioranza semplice. Al Direttore spetta:

 

a) la rappresentanza legale dell’associazione di cui coordina l’attività;

b) la convocazione del Consiglio Direttivo di cui assume la presidenza durante le riunioni;

c) la nomina tra i membri del consiglio direttivo di un vice-presidente cui spetta, in caso di sua assenza, la rappresentanza legale dell’associazione; la firma del vice-presidente attesta di per sé l’assenza o l’impedimento del presidente.

 

2. Il Presidente onorario partecipa alle riunioni del consiglio direttivo senza diritto di voto.

 

 

ART. 5 – CONSIGLIO DIRETTIVO

 

1. Il Consiglio Direttivo è costituito da:

 

a) Presidente onorario;

b) Direttore – vice Direttore

c) Membri interni costituenti

d) Segretario/a

e) Tesoriere

 

2. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Direttore, con l’ordine del giorno fissato dal Consiglio direttivo, senza formalità e anche per posta elettronica.

 

3. Il Consiglio Direttivo:

 

a) compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria gestione per il funzionamento dell’associazione;

b) predispone il bilancio consuntivo e preventivo;

c) elegge il Presidente;

d) delibera le modificazioni dello statuto;

e) delibera su ogni altro argomento posto all’ordine del giorno.

 

 

ART. 6 – PATRIMONIO ED ENTRATE

 

Le entrate dell’associazione derivano:

 

a) da versamenti dei membri;

b) da contributi di pubbliche amministrazioni, enti locali, istituti di credito e da enti in genere;

c) da sovvenzioni, donazioni o lasciti di terzi.

 

1. È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi o riserve durante la vita dell’associazione, salvo diversi obblighi di legge. Gli utili e gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse

2. Ogni anno viene redatto un bilancio e un rendiconto. L’esercizio finanziario coincide con l’anno solare.

 

ART. 7 – MODIFICHE DELLO STATUTO

 

Per le modifiche statutarie, ivi compreso la delibera concernente lo scioglimento dell’Associazione, occorre il voto favorevole, espresso di persona o per delega o corrispondenza, della maggioranza del Consiglio direttivo.