pubblichiamo questa lettera
Pubblicato il 24 luglio 2024
Gli articoli 6 e 7 del DL71/2024 sono un'ulteriore conferma di una tendenza a rispondere ai bisogni formativi degli insegnanti con percorsi brevi, riservati ad alcuni perché in possesso di determinate condizioni di carriera (per esempio, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, nei cinque anni precedenti) e resi appetibili dal "fascino della pervasività e della convenienza" della didattica a distanza o del diploma acquisito all'estero.
Recentemente sono state originate occasioni formative di questo tipo a partire dai percorsi di formazione iniziale dei docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado, ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 agosto 2023.
Preoccupa alquanto che si stiano velocemente, ma gradualmente diffondendo messaggi culturali rivolti a ridurre la formazione degli e delle insegnanti a logiche esclusivamente quantitative (percorsi brevi, rivolti a numeri importanti di docenti) e, purtroppo, anche di mercato.
Le scadenze, sempre più prossime e sovrapposte, rischiano di impedire alle università almeno di segnalare opportuni timori e preoccupazioni mentre colgono le minacce a quei presupposti di qualità scientifica che appartengono ad una formazione seria, credibile ed efficace per i professionisti della scuola.
Tra maggio, giugno e luglio scorsi si sono sovrapposti i bandi per l’accesso ai percorsi di formazione iniziale dei docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado, gli esami finali dell'VIII Ciclo del corso di specializzazione per il sostegno didattico agli alunni e alle alunne con disabilità e le prove di selezione del IX ciclo della stessa tipologia di corso. Il DL 71 ha ulteriormente complicato lo scenario offrendo a coloro che avevano colto l'opportunità di coprire il 35% dei posti nei corsi tradizionali per il sostegno - perché in possesso di almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, nei cinque anni precedenti - con un'opportunità formativa più breve e annunciata, successivamente, nel DL71/2024.
Molti insegnanti si sono sentiti spaesati, increduli e amareggiati: hanno visto nascere a pochissima distanza di tempo due modalità formative alquanto differenti per raggiungere il medesimo diploma. Questo è un meccanismo operativo che contiene in sé inevitabili messaggi, evidenti ripercussioni culturali perché costringe a considerare la modalità più opportuna per raggiungere un titolo e a mettere in disparte l'importanza delle competenze che, invece, dovrebbero essere finalizzate prioritariamente ad un ruolo da ricoprire.
La logica "dei pezzi di carta" da distribuire per riconoscere ruoli, al posto della logica delle competenze professionali da acquisire! La creazione di una tale situazione ha, infatti, indebolito, o addirittura accantonato, l'idea che la formazione degli insegnanti per il sostegno didattico sia collegata a competenze specifiche e non ad un titolo da raggiungere in tempi brevi.
Non è possibile nemmeno pensare di riconoscere un valore formativo ai tre anni di esperienza maturata nelle classi ricoprendo questo ruolo senza il titolo. Chi dirige questi corsi sa bene che inizialmente, nei primi mesi di avvio dei corsi tradizionali, è necessario demolire credenze, posture operative che i docenti portano con sé e che si sono costruiti spontaneamente e autonomamente quando sono entrati nei contesti scolastici a ricoprire questo ruolo per il quale è richiesta una formazione che non avevano. Per abbattere tali posture serve un'azione lunga, graduale, di gruppo e in presenza e che la ricerca indica andrebbe mantenuta addirittura anche dopo la specializzazione.
Se il problema da risolvere è la poca quantità di docenti formati rispetto al fabbisogno, ci si dovrebbe concentrare su soluzioni che però non indeboliscano il profilo professionale, ma partendo, invece, da un ripensamento dei contenuti del Decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 30 settembre 2011 - recante “Criteri e modalità per lo svolgimento dei corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno, ai sensi degli articoli 5 e 13 del decreto 10 settembre 2010, n. 249" - che, effettivamente, necessita di una rigenerazione e di una riformulazione.
L'articolo 8 del Dl71/2024 detta, al comma 1, misure finalizzate a garantire la continuità dei docenti a tempo determinato su posto di sostegno e assegna alle famiglie la scelta del docente per il sostegno didattico agli alunni e alle alunne con disabilità: anche in questo caso la continuità non può che essere riferita alle azioni didattico-formative; dovrebbe essere garantita innanzitutto la continuità del progetto e, quindi, degli interventi definiti nei PEI (Piani Educativi Individualizzati).
Roberto Dainese, per il Direttivo CRESPI