Di Bruno Losito e Ira Vannini
Pubblicato il 30 maggio 2018
“Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107”.
Di Bruno Losito e Ira Vannini
Riteniamo importante segnalare alcuni limiti del decreto n. 62 attuativo della Legge 107/2015 dedicato ai temi della valutazione della valutazione e certificazione delle competenze.
In relazione a questi aspetti, le questioni aperte e le scelte più problematiche riguardano innanzitutto
Il decreto sembra infatti non considerare le Linee Guida allegate alla CM n.3 sulla certificazione delle competenze del febbraio 2015, espressione normativa di grande interesse, che apre/apriva una prospettiva di rinnovamento della scuola, soprattutto puntando su due concetti:
Inoltre, la logica della progettazione e valutazione per competenze, e della loro progressiva costruzione durante i percorsi didattici, porterebbe gli insegnanti a considerare la valutazione sommativa come un momento in cui si apprezza il livello di competenza raggiunto (iniziale, intermedio, avanzato) e non la mera sufficienza/insufficienza di una prova.
Se è vero che eliminare la votazione in decimi non è di per sé la soluzione ai tanti problemi delle pratiche valutative nelle scuole, vero è anche che la scala in decimi costituisce un costante quotidiano rischio di distorsioni valutative all’interno di quelle pratiche, soprattutto perché richiama rappresentazioni della didattica e della valutazione a-scientifiche, legate al completo arbitrio dell’insegnante.
La scuola ha necessità di orientamenti normativi che aiutino gli insegnanti ad interrogarsi continuamente sul senso del voto, a collegarlo strettamente a procedure di rilevazione degli apprendimenti serie, caratterizzate da cautele metodologiche che limitino gli impressionismi e portino i docenti a lavorare con professionalità e in modo collegiale. Ha inoltre necessità di promuovere dentro le classi reali situazioni di valutazione formativa (pertanto, senza l’uso di voti o giudizi di sintesi): funzione valutativa questa che, peraltro, dovrebbe caratterizzare, da sola, almeno i primi anni della scuola primaria, rimandando la funzione sommativa ad anni successivi.
Il rischio che si evidenzia con il decreto 62 è dunque quello della incompatibilità tra due modalità di espressione del giudizio valutativo e di una ‘doppia pagella’: da un lato la certificazione di competenze e dall’altro la modalità valutativa tradizionale. Tale contraddizione è particolarmente evidente nelle modalità previste per la valutazione degli esami al termine del primo ciclo.
Vi sono poi ulteriori aspetti di forte criticità che vanno messi in rilievo: