Domande e risposte - FAQ

In questa sezione sono disponibili le risposte alle domande più frequenti sul tema della donazione del corpo post mortem

Volontà e Consenso

Come si manifesta la volontà di donare il corpo?

Occorre redigere una dichiarazione di consenso all’utilizzo del proprio corpo e dei tessuti post mortem in una delle seguenti forme: atto pubblico o scrittura privata autenticata oppure scrittura privata semplice. La dichiarazione deve essere consegnata all'azienda sanitaria (ASL) di appartenenza, la quale provvede a trasmetterne telematicamente i contenuti informativi alla banca dati nazionale, nella distinta sezione deputata alle disposizioni sull’utilizzo del proprio corpo e dei tessuti post mortem. Prima di compilare la dichiarazione di consenso, si raccomanda di leggere con attenzione la normativa di riferimento disponibile nella sezione NORMATIVA VIGENTE.

È possibile esprimere il consenso alla donazione del corpo in vece di un familiare?

No, non è possibile. L’atto di disposizione del proprio corpo post mortem è un atto personale e unilaterale. In nessun caso un altro soggetto, sia esso un familiare o una persona di fiducia, può esprimere il consenso in sua vece. La decisione del soggetto non può dunque essere subordinata al consenso o alla non opposizione dei familiari.

È possibile scegliere il Centro al quale donare il proprio corpo?

No, non è possibile scegliere il Centro al quale donare il proprio corpo. La legge 10/2020 definisce che sia il medico che accerta il decesso ad individuare il Centro di riferimento territorialmente competente, ossia quello più prossimo al luogo dove è avvenuto il decesso, attraverso la consultazione dell’elenco pubblicato sul sito del Ministero della salute.

Esiste un modulo univoco per esprimere il consenso alla donazione del corpo?

No. La legge non prevede una tipologia univoca di modulo per la redazione della dichiarazione di consenso alla donazione del proprio corpo post mortem, tuttavia alcuni Centri di riferimento e numerose Associazioni hanno predisposto un modulo per tale scopo.

 

Occorre informare i familiari della propria scelta?

, è vivamente consigliato informare della propria scelta i familiari o altra persona di fiducia. Il ruolo dei familiari può risultare importante al fine di rendere esecutiva la volontà del disponente. Nella dichiarazione di consenso alla donazione post mortem deve essere obbligatoriamente indicata una persona di fiducia (fiduciario) cui spetta l'onere di comunicare al medico che accerta il decesso l'esistenza del consenso.

È previsto un compenso per i familiari del donatore?

No, la donazione del corpo è un atto volontario e filantropico. Il Centro provvederà a rimborsare le spese eventualmente sostenute dai familiari per il trasporto, la tumulazione o la cremazione del corpo. Tutte le suddette spesse dovranno essere analiticamente documentate e dettagliate.

È possibile revocare il consenso?

Sì, è possibile revocare il consenso in qualsiasi momento con le stesse modalità richieste per la sua espressione. La revoca deve essere comunicata all'azienda sanitaria di appartenenza che la trasmette alla banca dati nazionale. Nei casi in cui ragioni di emergenza ed urgenza impedissero di procedere alla revoca del consenso con le forme previste dalla legge, essa può essere espressa con dichiarazione verbale raccolta o videoregistrata da un medico, con l'assistenza di due testimoni.

È obbligatorio nominare un fiduciario?

, la legge 10/2020 prevede per il disponente l’obbligo di nominare una persona di fiducia (fiduciario) maggiorenne, capace di intendere e di volere, ma non necessariamente un familiare stretto/parente. L’indicazione di un sostituto del fiduciario è, invece, facoltativa. L'accettazione della nomina da parte del fiduciario e del sostituto avviene attraverso la sottoscrizione della dichiarazione di consenso.

È possibile scegliere che, al termine del periodo di studi/ricerca, il proprio corpo o le proprie ceneri non vengano restituiti ai familiari?

, la legge 10/2020 prevede questa possibilità. In tale evenienza, il Centro provvederà alla destinazione finale delle spoglie nel pieno rispetto della volontà espressa in vita dal defunto o, in mancanza di questa, della volontà dei familiari.

Limiti e Compatibilità

Fino a quale età si può donare il proprio corpo?

Non esistono limiti di età per la donazione del corpo post mortem.

Esistono dei criteri di esclusione dalla donazione del corpo?

, sono esclusi dall’utilizzo ai fini di studio, di formazione e di ricerca scientifica i corpi affetti da HIV, HBV, HCV, tubercolosi, sifilide, encefalopatie spongiformi trasmissibili, malattie da prioni, infezioni correlate all’assistenza ed infezioni nosocomiali (nei casi in cui l’infezione costituisca causa esclusiva o prevalente del decesso), infezioni correlate  all’antimicrobico-resistenza, SARS-CoV-2 (inclusi i casi probabili, sospetti e confermati), infezioni emergenti o particolari patologie in grado di esporre a grave rischio la salute degli operatori del settore. Sono, inoltre, esclusi i corpi sottoposti a trattamenti recenti con radionuclidi terapeutici; i corpi sottoposti a riscontro diagnostico o ad autopsia giudiziaria; i corpi con gravi mutilazioni ed estese ferite aperte di natura post-traumatica; i corpi di individui suicidi. L’elenco completo delle cause di esclusione è contenuto nell’art. 3 del DPR n. 47, 10 febbraio 2023.

La scelta di donare il proprio corpo è compatibile con la donazione degli organi?

. La scelta di donare il proprio corpo è perfettamente compatibile con la donazione di organi e tessuti. Poiché il fine della donazione degli organi è salvare - o migliorare sensibilmente - la vita di una o più persone, le attività di prelievo e trapianto degli organi hanno la priorità temporale. Al momento del decesso, pertanto, verrà accertata l’eventuale presenza del consenso alla donazione per trapianto terapeutico (tramite consultazione del Sistema Informativo Trapianti) o, in mancanza di questo, la non opposizione dei familiari aventi diritto. In presenza di elementi di non idoneità al prelievo degli organi, il personale sanitario interromperà il protocollo e avvierà la procedura per la donazione del corpo. I donatori di organi e tessuti a scopo di trapianto che, al contempo, abbiano disposto del proprio corpo a fini di studio, di formazione e di ricerca scientifica, sono resi consapevoli che, in caso di prelievo multiorgano, il corpo diviene non idoneo per le finalità previste dalla legge 10/2020 (con l’eccezione del prelievo di cornea).

Un corpo sottoposto ad autopsia è ancora idoneo alla donazione?

No, i corpi sottoposti ad autopsia non sono ritenuti idonei ad essere utilizzati per fini di studio, di formazione e di ricerca scientifica.

Cosa accade se il decesso si verifica all’estero?

Il decesso all’estero rientra tra le cause di esclusione previste dall’ art. 3 del DPR n. 47, 10 febbraio 2023; in caso di decesso all’estero, infatti, la distanza e le particolari procedure previste per i trasporti funebri internazionali potrebbero non consentire l’arrivo del corpo al Centro entro il termine, fissato dalla legge, di sette giorni dal decesso (art. 3, comma 2, lettera b) del DPR n. 47, 10 febbraio 2023).

Permanenza e Durata

Il corpo potrebbe essere sottoposto a trattamenti conservativi?

Sì. Per particolari esigenze didattiche e di ricerca il corpo potrà essere sottoposto a trattamento conservativo mediante perfusione (iniezione di liquido fissativo attraverso un’arteria).

Come verrà utilizzato il corpo?

Il corpo verrà utilizzato sia per la formazione medico-chirurgica sia per la ricerca biomedica. Tutte le attività verranno svolte nel pieno rispetto della dignità del corpo, evitando mutilazioni e dissezioni non necessarie.

Per quanto tempo il corpo rimarrà presso il Centro?

La legge 10/2020 prevede che i Centri di riferimento restituiscano il corpo alla famiglia entro dodici mesi dalla data della presa in carico.

Cosa accade al termine del periodo destinato allo studio e alle attività formative?

Trascorso il periodo destinato allo studio e alle attività formative, il corpo, accuratamente ricomposto, verrà restituito alla famiglia per la successiva inumazione/tumulazione oppure avviato a cremazione e le ceneri consegnate ai familiari per il successivo trasporto/affido/dispersione. Nell’ipotesi in cui il disponente scelga che il proprio corpo/le proprie ceneri non venga/vengano restituito/e, il Centro provvederà alla destinazione finale delle spoglie nel pieno rispetto della volontà espressa in vita dal defunto o, in mancanza di questa, della volontà dei familiari.

Comunicazione e Trasporto

In che modo il Centro verrà a conoscenza del decesso?

Spetta al fiduciario (o al suo sostituto) l'onere di comunicare l'esistenza del consenso specifico al medico che accerta il decesso; quest’ultimo individuerà il Centro di riferimento territorialmente competente, cioè quello più prossimo al luogo dove è avvenuto il decesso, e comunicherà la notizia della morte del disponente al Centro di riferimento individuato. Il fiduciario (o il suo sostituto) riveste, quindi, un ruolo centrale e attivo nell'esecuzione della volontà del disponente.

Chi si occuperà del trasporto del corpo al Centro?

Il trasporto sarà affidato a un’impresa funebre. In caso di decesso entro il territorio della Città Metropolitana di Bologna, il trasporto verrà effettuato dalla società Bologna Servizi Funerari; in caso di decesso al di fuori del territorio della Città Metropolitana di Bologna, il trasporto sarà effettuato da un’impresa funebre individuata dai familiari del defunto o altri aventi titolo.

Il Centro farà da raccordo fra i familiari e l’impresa funebre, fornendo supporto e supervisione.

Di quali spese si fa carico il Centro di riferimento?

Il Centro di riferimento si fa carico delle spese per il trasporto del corpo dal momento del decesso fino alla sua restituzione, delle spese relative alla sepoltura, nonchè delle spese per l'eventuale cremazione.

In caso di decesso al di fuori del territorio della Città Metropolitana di Bologna, le spese per il trasporto dovranno essere anticipate dai familiari e saranno successivamente rimborsate dal Centro (se debitamente documentate e dettagliate). 

Cosa succede se il Centro territorialmente competente (ovvero più vicino al luogo del decesso) non può accogliere o non ritiene idoneo il corpo?

Nel caso in cui il Centro, per motivi tecnico-organizzativi, non sia in grado di accogliere il corpo, il medico che accerta il decesso individuerà tempestivamente un altro Centro di riferimento, sempre secondo un criterio di prossimità territoriale. Nel caso in cui il corpo non possa essere accolto da nessun Centro per mancato possesso dei requisiti di idoneità, trasporto differito, mancato ricevimento della certificazione medica attestante l’assenza di malattie infettive o diffusive, i familiari potranno procedere in autonomia al seppellimento o alla cremazione.

E’ possibile celebrare il funerale prima che abbia luogo il trasporto del corpo al Centro?

In attesa del trasferimento al Centro, il corpo del donatore è a disposizione dei familiari per l’eventuale cerimonia di commiato per un massimo di tre giorni; previa valutazione del singolo caso, il suddetto termine può essere esteso fino ad un massimo di sette giorni. Si ricorda, tuttavia, che dopo il decesso e trascorse le 24 ore previste dalla normativa, il corpo del donatore deve essere mantenuto ad una temperatura idonea (+4° C o -20° C). Pertanto, in caso di il decesso in ospedale, il corpo  dovrà essere mantenuto in cella refrigerata fino al momento del trasporto; in caso di decesso in abitazione privata o in altra struttura priva di sistemi di refrigerazione per la conservazione delle salme, il corpo dovrà essere trasferito presso un obitorio (ospedaliero o cimiteriale) provvisto di cella refrigerata.

I familiari possono accompagnare il defunto fino al Centro e visitare gli spazi nei quali il corpo verrà conservato e utilizzato?

I familiari possono accompagnare il defunto e visitare il Centro, tuttavia l’ingresso in sala settoria e negli altri locali tecnici non è consentito per motivi etici e igienico-sanitari.

Per informazioni e approfondimenti

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