Origene in un'incisione olandese del Seicento

Statuto

Statuto dell'associazione culturale «Gruppo Italiano di Ricerca su Origene e la Tradizione Alessandrina»

 

SEDE, COSTITUZIONE, DURATA, OGGETTO SOCIALE

ART. 1) E' costituita l'Associazione Culturale denominata “Gruppo Italiano di ricerca su Origene e la tradizione alessandrina”.

 

ART 2) L'Associazione ha sede legale in Pisa, presso il Dipartimento di Filologia Classica, via Galvani 1.

[Con delibera dell'assemblea straordinaria tenutasi il 29/05/2019, la sede legale dell'associazione è stata spostata presso il Dipartimento di Filologia Classica e Italianistica, Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, Via Zamboni 32, I-40126 Bologna]

L’Associazione ha durata illimitata.

 

ART 3) L'Associazione non ha fini di lucro. I soci sono tenuti ad un comportamento corretto sia nelle relazioni interne che verso i terzi, nonché all’accettazione delle norme del presente Statuto.

 

ART 4) L'Associazione si pone come scopo statutario ed attività istituzionale di favorire, promuovere e diffondere lo studio scientifico, la conoscenza e l’apprezzamento del cristianesimo alessandrino e, in particolare, di Origene quale suo massimo esponente – sullo sfondo delle tradizioni giudaica, ellenistica ed egiziana – nonché della loro fortuna nella storia.

A tal fine l’Associazione:

  • promuove e coordina ricerche nell’ambito sopra descritto;
  • favorisce la collaborazione tra gli studiosi del tema;
  • pubblica la rivista “Adamantius, Rivista del Gruppo Italiano di Ricerca su Origene e la Tradizione Alessandrina” ed eventuali altre opere inerenti al tema;
  • diffonde l’informazione bibliografica sull’argomento oggetto del proprio interesse;
  • organizza incontri, seminari, convegni di carattere scientifico, di alta divulgazione culturale o con esplicite finalità didattiche.

 

Per il raggiungimento dei suoi scopi l’Associazione può collaborare con enti pubblici e privati, accademici e culturali, italiani ed esteri.

 

SOCI

ART 5) Possono far parte dell'Associazione tutti coloro i quali, coltivando gli studi del campo sopra descritto e contribuendo in vario modo alla ricerca italiana, condividano le finalità del presente Statuto e intendano partecipare alle attività organizzate dall'Associazione per il raggiungimento delle stesse.

 

ART 6) Le nuove adesioni all’Associazione sono deliberate dall’assemblea dei soci con la maggioranza dei due terzi dei partecipanti. La domanda scritta di adesione deve osservare le seguenti modalità ed indicazioni:

  • indicare nome e cognome, luogo e data di nascita, luogo di residenza;
  • dichiarare di attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni degli organi sociali.

[Con delibera dell'assemblea del 04/12/2020 alla domanda di adesione va allegato il curriculum dell'attività di ricerca e professionale]

 

E' compito dell’assemblea dei soci deliberare, entro 180 giorni, su tale domanda. In caso di non ammissione l'interessato potrà presentare ricorso, entro i successivi 30 giorni, all'Assemblea la quale, nella sua prima convocazione, si pronuncerà in modo definitivo.

 

ART 7) I soci hanno diritto di partecipare a tutte le attività dell’Associazione e di intervenire con diritto di voto singolo (esercitabile direttamente o con delega scritta) nelle Assemblee. Ciascun socio potrà ricevere al massimo cinque deleghe. E’ possibile recedere in ogni momento dall’Associazione dandone comunicazione scritta al Presidente. E’ esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili, a norma dell’art. 148 del T.U.I.R. e non sono rinnovabili.

ART. 8) I soci sono tenuti al pagamento della quota annuale di associazione stabilita dall’Assemblea dei Soci, all'osservanza dello Statuto e delle deliberazioni prese dagli organi sociali, al pagamento di quote straordinarie ad integrazione del fondo sociale. Si decade dalla qualifica di socio per morosità, nel caso in cui non si paghi per tre anni consecutivi la quota associativa. I soci radiati per morosità potranno, dietro domanda, essere riammessi, pagando una nuova quota di iscrizione.

ART. 9) L’Assemblea dei Soci può deliberare, con la maggioranza dei due terzi degli intervenuti, l’espulsione del socio che risulti gravemente inadempiente agli obblighi derivanti dal presente Statuto e da eventuali regolamenti interni, nonché per comportamenti lesivi del prestigio e delle attività dell’Associazione. Le motivazioni della proposta di espulsione debbono essere comunicate al socio prima dell’assemblea in cui verrà posta in votazione, per permettere un eventuale intervento a discarico. I soci espulsi o radiati potranno ricorrere contro il provvedimento secondo le modalità di cui all'art. 6 del presente Statuto.

 

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 10) Gli organi dell'Associazione sono:

a) L'Assemblea dei Soci;

b) Il Presidente;

c) Il Segretario-Tesoriere;

d) il Direttore della rivista “Adamantius”.

 

ART. 11) L'Assemblea sovrana dei soci è composta da tutti gli associati per i quali sussiste tale qualifica al momento della convocazione.

 

ART. 12) L'Assemblea dei soci è ordinaria o straordinaria.

a) L’Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente almeno una volta l'anno per discutere dell’andamento dell’Associazione, dell’amministrazione, della programmazione e della realizzazione delle attività previste dallo Statuto. L’Assemblea è presieduta dal Presidente, il quale nomina a sua volta fra i soci un segretario verbalizzante. L’Assemblea ordinaria, viene, altresì, convocata ogniqualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, ovvero su istanza di almeno un terzo dei soci, con l’indicazione delle materie da trattare; in questo caso l’Assemblea deve essere convocata dal Presidente entro i trenta giorni dal ricevimento della richiesta.

b) L’Assemblea straordinaria viene convocata dal Presidente per deliberare le modifiche al presente Statuto, ovvero per deliberare lo scioglimento dell’Associazione, a norma di quanto prescritto dal successivo art. 23.

La convocazione dell’Assemblea (ordinaria o straordinaria) può avvenire per raccomandata con avviso di ricevimento, per e-mail, fax, ovvero qualsiasi altro mezzo che assicuri la prova di avvenuto ricezione, almeno 8 giorni prima della data fissata, con avviso indicante data, ora e luogo (della prima e seconda convocazione), nonché l’ordine del giorno. La scelta della località sede dell’Assemblea è delegata al Presidente, sentiti il Segretario-tesoriere e il Direttore della rivista “Adamantius”, in modo da favorire la più ampia partecipazione dei soci.

Nella prima Assemblea ordinaria utile nel corso dell’anno solare vengono approvati il bilancio preventivo e consuntivo, nonché approvate le quote di adesione dei soci, che possono essere differenziate a seconda del livello di incardinamento nell’Università o in altre realtà di ricerca retribuite, senza che ciò comporti diversità di alcun tipo tra i soci. Quando previsto, l’Assemblea elegge le cariche sociali.

Le deliberazioni assembleari, oltre ad essere debitamente trascritte nel relativo libro dei verbali delle Assemblee dei soci sono inviate a tutti i soci tramite posta, fax o e-mail.

 

ART 13) In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà più uno dei soci e delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno, salvo i casi nei quali lo Statuto preveda espressamente maggioranze diverse.

In seconda convocazione, l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti, e delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno, salvo i casi nei quali lo Statuto preveda espressamente maggioranze diverse.

 

L’Assemblea straordinaria è validamente costituita e delibera, in prima convocazione, con la presenza di almeno i due terzi dei soci; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno dei soci e delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti.

 

ART. 14) Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei presenti. Le votazioni avvengono sempre sulla base del principio del voto singolo di cui all'articolo 2352, secondo comma, del Codice Civile.

ART. 15) Il Presidente è eletto dall’Assemblea ordinaria dei soci con la maggioranza dei due terzi degli intervenuti. Al Presidente compete la legale rappresentanza dell'Associazione e la firma sociale. Egli presiede e convoca l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, e sovraintende alla gestione amministrativa ed economica dell'Associazione. Il Presidente è autorizzato a compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione deliberati dall’Assemblea dei soci ed è autorizzato a firmare in nome e per conto dell’Associazione. In casi di particolare urgenza può agire di propria iniziativa, sentiti il Segretario-tesoriere e il Direttore di “Adamantius”, rendendone conto alla prima Assemblea utile, che procederà alla ratifica del suo operato.

 

ART 16) Il Segretario è eletto, su proposta del Presidente, dall’Assemblea dei soci con la maggioranza dei due terzi degli intervenuti. Egli collabora con il Presidente ed è incaricato della regolare tenuta del libro dei soci e del libro-verbali dell’Assemblea. Egli funge anche da tesoriere ed è responsabile dell’andamento economico dell’Associazione; assicura la regolare tenuta dei libri contabili e compie ogni operazione relativa al buon andamento economico dell’Associazione.

 

ART.17) Il Direttore della rivista “Adamantius” è eletto dall’Assemblea ordinaria dei soci con la maggioranza dei due terzi degli intervenuti. Egli si avvale di un comitato di redazione da lui proposto e approvato dall’Assemblea ordinaria con la maggioranza dei due terzi degli intervenuti. La carica di Direttore della rivista è cumulabile con quella di Presidente.

 

ART 18) Tutti gli organi sociali durano in carica quattro anni e sono rieleggibili una sola volta. In caso di vacanza, l’Assemblea procede a nuove elezioni. Tutti gli organi sociali sono gratuiti e onorari, salvo i rimborsi spese, debitamente documentati, per incarichi particolari determinati dall’Assemblea nei limiti di legge.

 

PROVENTI E PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 19) Il fondo patrimoniale dell'Associazione è indivisibile ed è costituito :

a) dalla proprietà della testata “Adamantius”;

b) da tutti gli avanzi di gestione accantonati negli esercizi precedenti.

 

Le entrate dell’Associazione sono costituite da:

c) quote associative, contributi, erogazioni e lasciti diversi;

d) contributi annuali e straordinari dei soci;

e) convenzioni con enti pubblici e/o privati;

f) raccolte pubbliche occasionali di fondi mediante campagne di sensibilizzazione;

g) altri proventi, anche di natura commerciale, eventualmente conseguiti dall'Associazione per il perseguimento o il supporto dell'attività istituzionale.

 

Art. 20) Le somme versate per le quote annuali di adesione all'Associazione non sono rimborsabili in nessun caso, e non sono trasmissibili né inter vivos né mortis causa.

 

RENDICONTO ECONOMICO FINANZIARIO

ART. 21) Il rendiconto economico finanziario comprende l'esercizio sociale dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno e deve essere presentato dal Presidente e dal Segretario-tesoriere all'Assemblea per la sua approvazione entro il trenta aprile dell'anno successivo e da questa approvato in sede di riunione ordinaria. Il rendiconto economico finanziario, oltre ad una sintetica descrizione della situazione economico-finanziaria dell'Associazione, con separata indicazione delle attività istituzionali poste in essere da quelle commerciali e/o produttive marginali, deve contenere una sintetica descrizione dei beni, contributi, lasciti ricevuti e del patrimonio dell'Associazione.

ART. 22) Il rendiconto economico-finanziario regolarmente approvato dall'Assemblea ordinaria, oltre ad essere debitamente trascritto nel libro-verbali delle Assemblee dei soci è inviato a tutti i soci tramite posta, fax o e-mail.

 

SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 23) Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria dei soci con il voto favorevole di almeno due terzi dei soci sia in prima che in seconda convocazione.

ART. 24) In caso di scioglimento l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non soci, determinandone gli eventuali compensi.

Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione è devoluto ad altre associazioni aventi finalità o scopi analoghi, ovvero per fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 25) Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Statuto si rinvia alle vigenti norme di legge in materia di associazioni non riconosciute.