Università di Trento- Facoltà di Giurisprudenza
11 giugno 2020
ore 10:30-13:30
Pluralismo religioso e culturale e norme speciali.
La libertà religiosa è ampiamente tutelata nei diversi ordinamenti: la garanzia delle diverse manifestazioni del credo religioso rappresenta uno degli ambiti storicamente fondativi delle libertà costituzionali. L’intensità della tutela giunge talvolta alla previsione di “diritti speciali”, quando l’appartenenza religiosa rappresenti il presupposto per una disciplina derogatoria, intesa come espressione dell'assetto pluralistico delle società.
La richiesta di previsioni ad hoc, tuttavia, non nasce solo da esigenze religiosamente orientate ma anche lato sensuculturali, che traggono origine da comportamenti fondati su principi non religiosi, ma espressione di convincimenti filosofici personali (individuali e collettivi).
Con riguardo a taluni atti normativi (ad esempio la direttiva 2000/78/CE), il riferimento alla Weltanschauung(“convinzioni personali” nella versione italiana, “beliefs” nella versione inglese), accanto alla religione, quale fattore di tutela, sembra offrire una garanzia più ampia. Da un lato, si possono ricondurre a tale ambito attitudini e stili di vita espressivi di convincimenti dell’individuo a carattere anche non religioso (intendendo quest’ultimo come sfera inerente alla trascendenza) – si pensi al pacifismo o al veganesimo –, dall’altro, si permette di valorizzare una certa dimensione soggettiva del credere, a prescindere dal fatto che questo si fondi su dettami strettamente imposti dalla religione di appartenenza (si pensi, ad esempio, al porto ed ostensione di simboli religiosi in ambito di lavoro non strettamente imposti da una regola religiosa).
Rimane, tuttavia, il fatto che i comportamenti culturalmente determinati non godono di una protezione costituzionale altrettanto intensa se non sotto il profilo della libertà di coscienza. Tuttavia, la ricostruzione del concetto di cultura – per quanto di per sé concetto polisemico – sistematicamente comprende al suo interno anche la religione, insieme ad altri contenuti (la lingua, le tradizioni sociali, gli stili di vita, le espressioni artistiche, le prassi economiche, etc.). Sorge pertanto l’interrogativo sul rapporto intercorrente fra cultura e religione: la prima include la seconda? Ovvero i due concetti sono intrinsecamente distinti e separati? E la tutela dell’una comprende anche la tutela dell’altra ovvero si richiedono norme distinte e forme di tutela differenziate?
L’incontro propone un confronto sul rapporto tra religione e cultura, nella prospettiva della loro rilevanza eventualmente condivisa come possibili fondamenti costituzionali di discipline di riconoscimento e tutela anche di natura derogatoria.
Presiede: Prof.ssa Cinzia Piciocchi, Università di Trento
Relatori: Proff. Paolo Carta e Rossella Bottoni, Università di Trento
Discussants: Proff. Davide Strazzari e Roberto Toniatti, Università di Trento
L'evento verrà organizzato tramite la Piattaforma Zoom.
Seminario svolto nell'ambito del progetto Prin (2017): "Dal pluralismo giuridico allo Stato interculturale. Statuti personali, deroghe al diritto comune e limiti inderogabili nello spazio giuridico europeo"