Beni culturali, paesaggio e ambiente nel nuovo art. 9 Cost.

di Laura Starace (Università degli studi di Bari "Aldo Moro")

Pubblicato il 30 novembre 2025

La legge costituzionale 11 febbraio 2022, n. 1 ha inscritto in Costituzione il principio di tutela dell’ambiente, dandogli collocazione nel nuovo terzo comma dell’art. 9 Cost., proprio accanto ai principi di tutela del paesaggio e del patrimonio storico e artistico della Nazione, cui è dedicato il secondo comma del medesimo articolo. La sede scelta per la nuova previsione è estremamente significativa, perché è testimonianza tangibile della contiguità esistente tra i principi in parola.

Nel nostro ordinamento può riconoscersi agevolmente una connessione profonda tra tutela dei beni culturali e tutela del paesaggio, connessione che ha trovato più volte espressione a livello legislativo (basti pensare, a tal proposito, alle cc.dd. leggi Bottai o al vigente Codice dei beni culturali e del paesaggio).

Se beni culturali e paesaggio sono evidentemente legati in modo inscindibile, è altresì innegabile però il nesso esistente tra istanza culturale-paesaggistica e istanza ambientale. Anche questo legame trova testimonianze piuttosto risalenti a livello giuridico.

È noto che la Corte costituzionale abbia riconosciuto da tempo, pur in difetto di riferimenti testuali espliciti, il rilievo costituzionale dell’ambiente, enucleando finanche un «diritto fondamentale della persona ed interesse fondamentale della collettività» alla sua salvaguardia (Corte Cost., 28 maggio 1987, n. 210).

Tale ricostruzione in via pretoria è stata possibile proprio a partire dall'art. 9, comma 2, Cost., spesso letto in combinato disposto con gli artt. 2 e 32 Cost. E tanto in ragione dell'adozione di una concezione ampia e dinamica di paesaggio, quella elaborata da Predieri, quasi coincidente con quella di ambiente o, più precisamente, con il valore culturale che si attribuisce al rapporto uomo-ambiente.

Può ben comprendersi allora perché la Corte costituzionale abbia potuto affermare che tutela dei beni culturali, del paesaggio e dell’ambiente siano espressione di un «principio fondamentale unitario» di rilievo costituzionale e che «costituisc[ano] una endiadi unitaria» (Corte Cost., 27 luglio 2000, n. 378).

D'altra parte, a riprova del rapporto privilegiato esistente tra valore estetico-culturale e valore ambientale, quando con la riforma del 2001 è stato introdotto nel testo della Costituzione il primo esplicito riferimento alla «tutela dell'ambiente», quest'ultima è stata affiancata, nel novellato art. 117, lett. s, proprio alla «tutela dei beni culturali». Anche nell’ambito del terzo comma, concernente le materie di legislazione concorrente, valorizzazione dei beni culturali e valorizzazione dei beni ambientali sono state poste l’una accanto all’altra.

Vi è almeno un ultimo fattore idoneo a consolidare la connessione tra i principi costituzionali in parola: tanto la tutela del paesaggio e del patrimonio storico e artistico della Nazione, tanto la tutela dell'ambiente sono espressione di una collettiva responsabilità verso il futuro. L'esercizio dei poteri di tutela deve infatti tener conto, in entrambi i casi, «anche» dell'«interesse delle generazioni future». Si tratta di una precisazione che oggi trova cittadinanza nel terzo comma dell'art. 9 Cost., con specifico riferimento ad ambiente, biodiversità ed ecosistemi, ma che non pare meno valida con riguardo ai diversi oggetti di tutela di cui al secondo comma.

La questione ambientale è senz’altro il fulcro della intergenerational issue, ma anche i beni culturali, come l'ambiente, sono parte di un’eredità ricevuta dalle generazioni precedenti e da trasmettere a quelle future: lo stesso termine «patrimonio» evoca, a ben vedere, l'idea di un'eredità. E se certamente la conservazione di un ambiente salubre si configura come essenziale precondizione per l’esercizio di ogni diritto dell’individuo, non può dimenticarsi che tutela e valorizzazione dei beni culturali risultano determinanti per garantire il pieno sviluppo della persona umana. Non pare erroneo affermare allora che la riforma abbia disvelato qualcosa che era già implicito nell'art. 9 Cost., da sempre in grado di richiamare l’attenzione sul problema intergenerazionale.

Alla luce di queste premesse, l’art. 9 Cost. sembrerebbe rappresentare effettivamente la sede più adatta per la disposizione costituzionale introdotta nel 2022. E tanto sebbene, secondo una parte della dottrina, l’introduzione del valore ambiente all’interno dell’articolo rischi di dar luogo a conseguenze negative con riferimento ai principi di cui al comma 2, determinando in particolare un sacrificio sistematico delle istanze paesaggistico-culturali a vantaggio di quelle relative al “nuovo” bene costituzionalmente rilevante.

A parere di chi scrive, la riforma suggerisce di procedere in tutt’altra direzione. È vero che, introducendo espressamente il valore nella Carta fondamentale, il legislatore costituzionale ha attribuito all’ambiente piena autonomia concettuale rispetto al paesaggio. Nondimeno, scegliendo l’art. 9 Cost. come sua sede, egli ha appalesato la “naturale connessione” (riconosciuta da ultimo dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 105/2024) che lega il nuovo principio a quelli preesistenti. Non solo non sembra possibile dunque rintracciare una gerarchia tra i valori di cui all’art. 9 Cost., ma la loro pariordinazione risulta riaffermata a seguito della novella. D’altra parte, nella realtà dei fatti è lampante l’impossibilità di tutelare e valorizzare in modo radicalmente disgiunto beni culturali, paesaggistici ed ambientali, esistendo tra gli stessi sempre, in qualche misura, un’interazione, un intreccio non trascurabile. Distruggere l’ambiente significa evidentemente distruggere anche il patrimonio culturale e, allo stesso tempo, distruggere il patrimonio culturale vuol dire distruggere l’ambiente, considerato che i beni di valore storico e artistico «caratterizzano e qualificano l’ambiente» stesso (Corte Cost., 16 giugno 2005, n. 232).

La riforma del 2022 ha reso più che mai evidente come l’interesse paesaggistico-culturale e l’interesse ambientale siano inscindibili, per quanto distinti. Il nuovo testo dell'articolo 9 Cost., quindi, dovrebbe incentivare una considerazione quanto più possibile organica, oltre che prioritaria, di ambiente e patrimonio culturale, non certo diventare la causa di un'esasperazione dei conflitti.