I PRINCIPI DEL DIRITTO AMBIENTALE EUROPEO
I principi del diritto ambientale europeo sono individuati nell’art. 191 par. 2 del TFUE (Titolo XX, Ambiente), e sono:
- il principio di precauzione
- il principio dell’azione preventiva
- il principio della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all’ambiente
- il principio chi inquina paga.
Si tratta di principi generali ai quali deve essere data attuazione dal legislatore europeo (nel c.d. “diritto derivato”) e che devono esprimere il loro valore precettivo nelle politiche di settore.
Questi principi sono stati recepiti nell'ordinamento costituzionale italiano dall’art. 3 ter del d.lgs. n. 152/2006 (Codice dell'ambiente).
1) Il principio di precauzione
Il principio di precauzione consiste nella volontà di agire preventivamente rispetto alla possibilità di rischi futuri, anche se incerti.
Il principio di precauzione nasce nel diritto internazionale dell’ambiente. Oggetto di dibattito internazionale fin dagli ani ‘80 è stato esplicitamente riconosciuto dalla Dichiarazione di Rio sull'Ambiente e lo Sviluppo del 1992, che all’art. 15 prevede che: «Al fine di proteggere l'ambiente, gli Stati applicheranno largamente, secondo le loro capacità, il Principio di precauzione. In caso di rischio di danno grave o irreversibile, l'assenza di certezza scientifica assoluta non deve servire da pretesto per differire l'adozione di misure adeguate ed effettive, anche in rapporto ai costi, dirette a prevenire il degrado ambientale». Il suo scopo è, dunque, quello prevenire danni ambientali gravi e irreversibili, ventando le azioni che ne determinano o aumentano il rischio, anche in assenza di certezza scientifica sulla loro causa
Con il Trattato di Maastricht il principio di precauzione è entrato anche nel diritto positivo dell’Unione Europea, essendo previsto dall’art. 191, par. 2 TFUE, secondo cui: «La politica dell'Unione in materia ambientale mira a un elevato livello di tutela, tenendo conto della diversità delle situazioni nelle varie regioni dell'Unione. Essa è fondata sui principi della precauzione e dell'azione preventiva (…)». Il principio è stato poi ulteriormente disciplinato dal diritto derivato e, in particolare, dalla Comunicazione della Commissione sul Principio di Precauzione, Bruxelles, del 2 febbraio 2020.
In seguito, è stato introdotto anche nell’ordinamento italiano con il Codice dell’Ambiente che nella prima parte (Disposizioni comuni e principi generali) e in particolare all’art. 3bis, stabilisce che «La tutela dell'ambiente e degli ecosistemi naturali e del patrimonio culturale deve essere garantita da tutti gli enti pubblici e privati e dalle persone fisiche e giuridiche pubbliche o private, mediante una adeguata azione che sia informata ai principi della precauzione, dell'azione preventiva, della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente, nonché al principio "chi inquina paga" che, ai sensi dell'articolo 174, comma 2, del Trattato delle unioni europee, regolano la politica della comunità in materia ambientale».
2) Il principio di prevenzione
Il principio di prevenzione mira a prevenire i danni ambientali, attraverso l’adozione di misure volte ad anticipare ed evitare il verificarsi del danno. In questo senso, è teleologicamente sovrapponibile al principio di precauzione. A differenza del principio di precauzione, quello di prevenzione riguarda l’anticipazione di un danno “certo” e “evidente”. Il principio di prevenzione risponde all’obiettivo di prevenire il danno derivante dall’esercizio di attività di cui si conosce la pericolosità per l’ambiente e quindi tenendo conto di rischi conosciuti.
La sentenza Artegodan (Trib. CE, 26 novembre 2002, T-74/00, Artegodan) del Tribunale CE afferma, al punto 184, che il principio di prevenzione è principio generale e autonomo da quello di precauzione.
Il principio di azione preventiva o di prevenzione è richiamato espressamente nel diritto internazionale (così, ad esempio, per la dichiarazione di Bergen del 1990 gli Stati devono adottare misure al fine di «anticipate, prevent and attack the causes of environmental degradation»).
Il principio di prevenzione era uno degli undici obiettivi e principi elencati nel primo programma d'azione ambientale dell'UE nel 1973. In seguito, ha trovato applicazione in diverse policies; nella politica dei rifiuti dell'UE (ad es. incenerimento, discarica e acque reflue), tra i requisiti di gestione delle acque, nella protezione della biodiversità, nella valutazione dell'impatto ambientale e in altri settori della regolamentazione ambientale.
Oggi il principio di prevenzione è menzionato anche dall’art. 191, par. 2 TFUE, secondo cui: «La politica dell'Unione in materia ambientale mira a un elevato livello di tutela, tenendo conto della diversità delle situazioni nelle varie regioni dell'Unione. Essa è fondata sui principi (…) dell'azione preventiva (…)».
In seguito, è stato introdotto anche nell’ordinamento italiano con il Codice dell’Ambiente che nella prima parte (Disposizioni comuni e principi generali) e in particolare all’art. 3bis, stabilisce che «La tutela dell'ambiente e degli ecosistemi naturali e del patrimonio culturale deve essere garantita da tutti gli enti pubblici e privati e dalle persone fisiche e giuridiche pubbliche o private, mediante una adeguata azione che sia informata ai principi (…) dell’azione preventiva (…)».
3) Il principio della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni all’ambiente
Il principio della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni all’ambiente, si riferisce alla volontà di affrontare i danni ambientale nel luogo in cui si verificano. Il principio enfatizza la vicinanza alla fonte, per combattere efficacemente l'accumulo delle esternalità negative.
Diversamente dai principi di precauzione e prevenzione, il principio della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni opera per i casi in cui, non essendo riusciti a prevenire i danni, occorre intervenire ex post per ripristinare lo status quo ante, intervenendo in primo luogo sulla fonte dei danni riscontrati.
Il principio della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni all’ambiente esprime però anche una valenza preventiva indiretta, ispirando le norme di prevenzione che intervengono sulle fonti di possibili danni.
Oggi il principio di prevenzione è menzionato anche dall’art. 191, par. 2 TFUE, secondo cui: «La politica dell'Unione in materia ambientale mira a un elevato livello di tutela, tenendo conto della diversità delle situazioni nelle varie regioni dell'Unione. Essa è fondata sui principi (…) della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni all’ambiente (…)».
In seguito, è stato introdotto anche nell’ordinamento italiano con il Codice dell’Ambiente che nella prima parte (Disposizioni comuni e principi generali) e in particolare all’art. 3bis, stabilisce che «La tutela dell'ambiente e degli ecosistemi naturali e del patrimonio culturale deve essere garantita da tutti gli enti pubblici e privati e dalle persone fisiche e giuridiche pubbliche o private, mediante una adeguata azione che sia informata ai principi (…) della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni all’ambiente (…)».
4) Il principio di “chi inquina paga”
Il principio "chi inquina paga" (anche indicato come PPP) impone a chi inquina di sostenerne il costo. Il principio "chi inquina paga" mira a superare “l’esternalizzazione del costo dell’inquinamento” richiedendo agli inquinatori di “internalizzare” il costo del potenziale inquinamento nel processo di produzione, di modo da evitare alla società di sostenere i costi successivi.
Oggi il principio di prevenzione è menzionato anche dall’art. 191, par. 2 TFUE, secondo cui: «La politica dell'Unione in materia ambientale mira a un elevato livello di tutela, tenendo conto della diversità delle situazioni nelle varie regioni dell'Unione. Essa è fondata sui principi (…) del chi inquina paga». La Direttiva 2004/35/CE sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale, stabilisce le norme basate sul principio «chi inquina paga». Ciò significa che un’azienda che provoca un danno ambientale ne è responsabile e deve farsi carico di intraprendere le necessarie azioni di prevenzione o di riparazione e di sostenere tutti i costi relativi. La direttiva è stata modificata nel 2019 dal regolamento (UE) 2019/1010 che armonizza e semplifica gli obblighi di comunicazione in materia di legislazione ambientale. Le nuove regole introdotte, in vigore dal 26 giugno 2019, sono le seguenti.
In seguito, è stato introdotto anche nell’ordinamento italiano con il Codice dell’Ambiente che nella prima parte (Disposizioni comuni e principi generali) e in particolare all’art. 3bis, stabilisce che «La tutela dell'ambiente e degli ecosistemi naturali e del patrimonio culturale deve essere garantita da tutti gli enti pubblici e privati e dalle persone fisiche e giuridiche pubbliche o private, mediante una adeguata azione che sia informata ai principi (…) del chi inquina paga».