La tutela dell’ambiente e il «tempo»: una grammatica del bilanciamento

di Ylenia Guerra (Luiss Guido Carli)

Pubblicato il 25 marzo 2025

L’obiettivo che mi pongo guarda al seguente interrogativo: se la revisione costituzionale, con l’ingresso testuale in costituzione del sintagma ‘generazioni future’ (R. Bifulco 2008, A. D’Aloia 2016) determini un ripensamento degli elementi costitutivi del bilanciamento, anche e soprattutto in termini temporali, o meglio intertemporali. Se la risposta a tale interrogativo dovesse essere affermativa, la revisione costituzionale postulerebbe una considerazione delle generazioni future anche nelle specifiche dinamiche del bilanciamento costituzionale (del legislatore prima e del Giudice costituzionale eventualmente dopo).

Per rispondere a tale quesito, la metodologia può essere di più tipi: ad esempio si può ricercare la risposta nelle maglie della giurisprudenza costituzionale post-revisione (v. la sentenza Priolo) e affiancare a questa un approccio comparatistico, tenendo conto quindi dei passi compiuti da altri tribunali costituzionali. Molto noto infatti è il caso deciso nel marzo 2021 dal Bundeverfassungsgericht, molto meno noto è il recente caso francese deciso dal Conseil Constitutionnel, con sentenza n. 2023-1066 del 27 ottobre 2023 o, anche, il caso spagnolo (Tribunal Español, recurso de inconstitucionalidad núm. 8583-2022 decisa il 20 novembre 2024). Si può, poi, anche tentare di ricostruire i termini del discorso costituzionale intorno al bilanciamento rimettendo in discussione alcuni snodi teorici fondamentali, come la definizione stessa dei termini del bilanciamento e la considerazione delle generazioni future come elemento costitutivo del concetto costituzionale di popolo (e non di nazione, non c’è il tempo qui di ripercorrerne le ragioni teoriche), divenendo così le generazioni future un elemento necessario di ogni bilanciamento in materia ambientale e, direi non soltanto.

Cercherò di tenere insieme queste due distinte prospettive metodologiche.

Peraltro, e qui chiudo sulla premessa, vale la pena ricordare come l’ambiente inteso come bene giuridico super-costituzionale, o meglio inteso come meta-valore, rappresenti un elemento attraverso il quale le studiose e gli studiosi del diritto, possono indagare tute le più importanti questioni teoriche del momento: decisione tecnica vs. rappresentanza politica; tempo e costituzione (e quindi costituzione intertemporale); diritto “politico” e diritto giurisprudenziale. Nel senso specifico del bilanciamento, si tratta quindi di capire se oltre alla acclarata tendenza, soprattutto giurisdizionale, di superare in confini politico-spaziali (tutela extraterritoriale dei diritti fondamentali) non sia venuto il momento di interrogarsi sul superamento dei confini di tipo temporale, soprattutto con riguardo a beni la cui tutela o violazione impatterà sui soggetti che ci saranno in un futuro lontano. 

Possiamo definire il bilanciamento, per lo più sul piano della descrizione, come quella tecnica di composizione di interessi e/o diritti in conflitto, a carattere non soltanto costituzionale (R. Bin 1992; A. Morrone 2014). Oggi mi concentrerò però su due termini del discorso a carattere costituzionale.

Il lemma ambiente ha più di un significato ed è per questo una parola polisemantica. La qualificazione giuridica dell’ambiente è polifunzionale.

Esso è stato definito nel tempo – penso soprattutto alla copiosa giurisprudenza passata – come materia, naturalmente di tipo trasversale (Corte cost., sent. n. 407/2002); come bene costituzionale o anche come valore primario e assoluto (Corte cost. sentt. n. 617/1987 e 367/2007) e anche come diritto fondamentale della persona e interesse fondamentale della collettività (Corte cost. sent. n. 210/1987). Tale pluralità definitoria, ha impattato chiaramente anche sulle tecniche di tutela approntate dall’ordinamento e sulle conseguenze delle stesse.

La tutela dell’ambiente poi – e ora è testualmente indicato in costituzione – si lega inscindibilmente alla considerazione giuridica delle generazioni future, le quali chiamano chiaramente in causa, nelle dinamiche costituzionali, l’elemento temporale (T. Martines 1978; M. Fichera 2023; V. De Santis 2023). Un elemento per vero che non rappresenta una novità, a mio avviso.

Ora perché il tempo diventa un elemento che può consentire di riconsiderare gli elementi costitutivi del bilanciamento costituzionale?

1)        Quando si decide di ambiente, Il decisore politico ed eventualmente la Corte costituzionale debbono tener conto non soltanto dell’impatto generale sul futuro di una determinata scelta, ma pure e in connessione, delle conseguenze che questa potrebbe avere sulla dimensione giuridica delle generazioni future (Bundesverfassungsgericht 24 marzo 2021 ECLI:DE:BVerfG:2021:rs20210324.1bvr265618).

2)        Le ragioni sono a mio avviso abbastanza semplici e riflettono in massima parte sul concetto di comunità politica di riferimento e quindi di popolo. Il popolo a mio avviso, nella sua specifica postura costituzionale, può essere definito – anche avvalendosi degli studi di storia del pensiero sviluppati attorno al concetto di nazione (P. Pasquino 1989, C. De Fiores 2005) – come quella comunità politica di riferimento, a carattere anche intertemporale, nel senso che la sua composizione comprende anche le generazioni future. Si può qui teorizzare sia come elemento oggettivo, la teorizzazione sembra abbastanza piana, sia come elemento soggettivo, cioè come quell’insieme di soggetti non ancora presenti, la cui dimensione giuridica però richiede una tutela (o una considerazione) nel tempo presente.

3)        Pensare allora alla costituzione in senso prescrittivo, e con riferimento allo specifico interrogativo a natura temporale, significa conferire a essa una forza normativa che obbliga a proiettare (l’impatto del)le scelte sul futuro. Per le istituzioni della repubblica, tale indicazione testuale si traduce in decisioni che richiedono non soltanto una giustificazione temporale, ma che debbono immaginare il bilanciamento anche in termini intertemporali e quindi tenere conto della specifica posizione giuridica delle generazioni future come elemento aggiuntivo del bilanciamento.

4)        Del resto, tale tesi è emersa chiaramente nelle argomentazioni del Bundesverfassungsgericht quando, ormai quattro anni fa, è stato chiamato a decidere sulla legge tedesca per il clima e ha argomentato, muovendo dalla natura dello sguardo a breve termine del decisore politico, per un bilanciamento costituzionale necessariamente intertemporale, nel senso che le scelte e i sacrifici per raggiungere gli obiettivi climatici non possono essere spostati – appunto in maniera totalmente sbilanciata – soltanto sulle generazioni future (cfr. European Court of Human Right Case of Verein KlimaseniorinnenSchweiz and Others v. Switzerland, 9 april 2024, ECLI:CE:ECHR:2024:0409JUD005360020).

5)        in termini di teoria generale, proteggere l’ambiente «anche nell’interesse delle future generazioni», e alla luce della specificazione collocazione nelle maglie dei principi fondamentali della Carta costituzionale sembra corroborare la tesi di un patto costituzionale a natura intertemporale tra le generazioni e che impone sia di ri-teorizzare la rappresentanza politica (H. Hofmann 1974; H. Fenichel Pitkin 2017) delle stesse, sia di immaginare strumenti nuovi per rendere effettiva la tutela della posizione giuridica delle stesse (D.F. Thompson 2010; I. González-Ricoy, A. Gosseries 2017 e, più risalente nel tempo e similmente R. von Jhering 1865).