Accesso civico

Accesso civico semplice, accesso civico generalizzato, registro degli accessi.

Accesso civico semplice

Le richieste di accesso civico semplice riguardano l’accesso a dati, documenti e informazioni soggetti a pubblicazione obbligatoria.

Il diritto è esercitabile da chiunque a prescindere da particolari requisiti di qualificazione. Consente a qualunque soggetto interessato di chiedere la pubblicazione di informazioni, documenti e dati sul sito istituzionale di BeHold nel caso in cui sia stata omessa.

La richiesta di accesso civico deve essere presentata via mail (behold@legalmail.it) al Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza, con l'indicazione dei dati, documenti o informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria che non siano stati pubblicati.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza pubblica il documento, l'informazione o il dato richiesto entro trenta giorni e comunica al richiedente l'avvenuta pubblicazione, indicando il relativo collegamento ipertestuale.

 

Accesso civico generalizzato

Le richieste di accesso civico generalizzato riguardano:

  • l’accesso a dati, documenti e informazioni ulteriori a quelli già pubblicati
  • l'accesso a dati e documenti relativi alle attività di pubblico interesse, ulteriori rispetto a quelli oggetto di obbligo di pubblicazione (non applicabile alla Fondazione Alma Mater in quanto non svolge attività di pubblico interesse)

Le richieste di accesso civico generalizzato possono essere presentate via mail al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (PEC behold@legalmail.it:) con l'indicazione precisa dei dati di cui si richiede l'accesso non pubblicati ovvero dei dati ulteriori a quelli pubblicati a cui si richiede di accedere.

È necessario precisare in modo dettagliato e chiaro le tipologie di dati e informazioni richieste ovvero, in caso di atti e documenti, la tipologia degli atti, gli estremi e date di riferimento e quanto altro utile per individuare quanto viene richiesto.

Nei casi di ritardo o mancata risposta, il richiedente può ricorrere, inviando una mail, al titolare del potere sostitutivo, che verificata la sussistenza dell'obbligo, provvede, entro trenta giorni, alla pubblicazione o alla trasmissione al richiedente del documento, dell'informazione o del dato richiesto e lo trasmette al richiedente, ovvero comunica la medesimo l'avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale.

Il titolare del potere sostitutivo è il Revisore Unico,______________________

 

Registro degli accessi

Elenco delle richieste di accesso

Non sono pervenute richieste di accesso civico semplice e generalizzato.